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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8748/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la condanna per detenzione a fini di vendita di tabacchi lavorati esteri (kg.11) per reato previsto dagli artt. 25-282, 291 bis, D.P.R. 437/1973; dedotta violazione di legge e vizio di motivazione concernente il regime di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e la recidiva. Il ricorrente ha inoltre richiamato la successiva riforma normativa (d.lgs. 26/9/2024, n.141) che ha ridefinito la punibilità per quantità inferiori a 15 kg.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, alla luce del d.lgs. 26 settembre 2024, n.141 (art.84 e art.85), la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantitativo inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali è divenuta illecito amministrativo e non più reato, salvo ricorrenza delle circostanze aggravanti previste dall'art.85. Nel caso di specie il fatto riguardava meno di 15 kg (kg.11); pertanto la condotta è penalmente irrilevante e la condanna è stata annullata perche' il fatto non è previsto dalla legge come reato (così deciso in Roma, 31/01/2025).

Norme richiamate

  • D.P.R. 437/1973

    Normativa previgente impiegata come riferimento per la contestazione (artt. menzionati: 25-282, 291 bis comma 2). La Corte ha ritenuto che, rispetto a quella disciplina, la successiva riforma normativa abbia inciso sulla tipicità del fatto.

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - art.84

    "chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. (...) se tali fatti hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000"

    L'art.84 introduce una soglia quantitativa (15 kg) al di sotto della quale la condotta è sanzionata amministrativamente e non penalmente, salvo l'operare delle aggravanti dell'art.85.

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - art.85

    "nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, in determinate ipotesi elencate nella suddetta norma"

    L'art.85 elenca le circostanze aggravanti che, se presenti, fanno rientrare la condotta nell'ambito della punibilità penale anche oltre la soglia dei 15 kg.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva decriminalizza una condotta o innalza la soglia di punibilità, la sentenza definitiva che condanna per quella condotta può essere annullata se il fatto non è più previsto come reato (principio della lex mitior applicato dalla Corte).
  • La depenalizzazione operante per quantità inferiori alla soglia legislativa (qui 15 kg) vale anche in presenza di recidiva, salvo che la stessa riforma preveda espressamente aggravanti che ricondurrebbero la fattispecie a reato.
  • In casi simili occorre verificare sempre: (a) la quantità concreta sequestrata rispetto alla soglia prevista dalla nuova norma; (b) la presenza di circostanze aggravanti previste dalla norma nuova; (c) la data di entrata in vigore della riforma e l'applicabilità temporale della migliore normativa all'imputato.
  • Se la fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo, il giudice penale annulla la condanna penale per "fatto non previsto dalla legge come reato"; l'accertamento dell'eventuale sanzione amministrativa e l'irrogazione di questa spettano agli organi competenti secondo la nuova disciplina.

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