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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17986/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una docente, del provvedimento di esclusione da una selezione per titoli ed esami finalizzata alla formazione di graduatorie del personale docente da destinare all'estero ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 64 del 2017. La parte chiedeva l'annullamento o la disapplicazione dell'esclusione e la condanna dell'amministrazione ad ammetterla alla procedura. Il Tribunale adito aveva ritenuto la propria incompetenza territoriale individuando il foro di Ascoli Piceno, valorizzando il fatto che la docente prestasse ancora servizio in Italia presso un istituto di Ascoli Piceno e non fosse ancora stata assegnata all'estero. In regolamento di competenza d'ufficio si discuteva quindi se la controversia rientrasse nel foro esclusivo di Roma previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 64 del 2017 per le controversie di lavoro del personale disciplinato dal capo III, oppure nel foro generale della sede di servizio ex art. 413, comma 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato competente il Tribunale di Roma. Ha ritenuto che l'art. 27 del d.lgs. n. 64 del 2017 stabilisca una competenza esclusiva e derogatoria del foro di Roma per tutte le controversie di lavoro relative al personale disciplinato dal capo III, incluse quelle concernenti la selezione e la formazione delle graduatorie per la destinazione all'estero ex art. 19, anche se il docente al momento della controversia presti ancora servizio in Italia. Il processo dovrà essere riassunto davanti al Tribunale di Roma nel termine indicato dalla legge. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 64 del 2017

    disciplina la selezione del personale da destinare all'estero tramite procedure comparative e graduatorie; la controversia sull'esclusione dalla selezione rientra nel suo ambito applicativo.

  • art. 27 d.lgs. n. 64 del 2017

    "per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma"

    prevede una competenza territoriale esclusiva e derogatoria in favore del Tribunale di Roma per tutte le controversie di lavoro del personale disciplinato dal capo III, comprese quelle relative alla selezione e destinazione all'estero.

  • art. 18 d.lgs. n. 64 del 2017

    individua le categorie di personale del capo III, includendo dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo a tempo indeterminato che possono essere collocati fuori ruolo e destinati all'estero.

  • art. 24 d.lgs. n. 64 del 2017

    richiamato come disposizione del capo III che disciplina le assegnazioni temporanee e l'invio in missione, a conferma dell'unitarietà della disciplina sulla scuola italiana all'estero.

  • art. 413, comma 5, c.p.c.

    indica il foro generale della sede di servizio; nella specie è stato ritenuto derogato dalla competenza esclusiva del foro di Roma prevista dalla normativa speciale.

Massime di principio

  • Quando una normativa speciale prevede un foro esclusivo per le controversie di lavoro di un determinato personale, tale foro prevale sulle regole generali di competenza territoriale, anche se il lavoratore presta ancora servizio in una sede diversa.
  • La competenza speciale va interpretata in modo letterale e sistematico, tenendo conto dell'intera disciplina di settore e non solo della fase finale del rapporto o della destinazione effettiva alla sede estera.
  • Le controversie concernenti l'ammissione a una procedura selettiva e la formazione delle graduatorie per l'invio all'estero rientrano nelle "controversie di lavoro" del personale disciplinato dalla normativa speciale, se la selezione è funzionale all'inserimento nel regime del personale da destinare all'estero.
  • La previsione di un unico foro speciale per tutte le vicende applicative della disciplina settoriale risponde all'esigenza di concentrare le cause in un solo ufficio giudiziario e di evitare decisioni disomogenee su una materia unitaria.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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