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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35226/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che li aveva condannati per reati di bancarotta patrimoniale e documentale (e, per Doveri, anche per un reato fiscale relativo al 2010). Quilici ha contestato la qualificazione di "amministratore di fatto" e la sussistenza del dolo specifico nella bancarotta documentale, deducendo travisamento delle prove testimoniali e il carattere episodico della sua attività gestionale. Doveri ha contestato la quantificazione degli elementi attivi ai fini del reato fiscale, la corretta applicazione delle norme sulla bancarotta in relazione al concordato preventivo (sostenendo la rilevanza del tipo di concordato) e ha chiesto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 l. fall.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per manifesta infondatezza. Di conseguenza sono confermate le condanne pronunciate in sede di appello: per QUILICI la condanna per bancarotta patrimoniale e documentale (capo d) con pena rideterminata a 4 anni di reclusione; per DOVERI la condanna per bancarotta patrimoniale e documentale (capo A) e per il reato fiscale limitatamente al 2010, con pena rideterminata in 3 anni e 8 mesi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende e QUILICI è stato condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile in appello. La Cassazione ha ritenuto fondate e coerenti le argomentazioni dei giudici di merito e ha rifiutato una rilettura in fatto delle risultanze probatorie.

Norme richiamate

  • art. 236 legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)

    La Corte interpreta l'art. 236 come estensivo alla punibilità per bancarotta anche nelle procedure pre-fallimentari (concordato preventivo), indipendentemente dal fatto che il concordato sia fondato su stato di crisi o di insolvenza; pertanto le condotte poste in essere prima o durante il concordato possono integrare bancarotta ai sensi dell'art. 236, comma 2.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato in rapporto all'art. 236: disciplina la bancarotta fraudolenta, e la sua portata viene estesa agli amministratori di società ammesse a concordato tramite l'art. 236.

  • art. 216, comma 1, lett. b) legge fallimentare

    Individua l'occultamento o la mancata tenuta delle scritture contabili come fattispecie rilevante; la Corte ricava da tale norma che la sottrazione/omissione delle scritture, se finalizzata ad impedire la ricostruzione della gestione e a recare pregiudizio ai creditori, integra la bancarotta documentale fraudolenta con dolo specifico.

  • art. 217 legge fallimentare

    Riferito dalla difesa per descrivere la bancarotta documentale impropria punibile a titolo di colpa; la Corte distingue chiaramente le ipotesi: l'omessa tenuta quando finalizzata all'occultamento e al pregiudizio dei creditori può integrare invece la bancarotta documentale fraudolenta (a dolo).

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare

    Norma relativa all'attenuante per il danno patrimoniale cagionato: la Corte afferma che il danno va valutato al momento della consumazione del reato e, nel caso concreto, l'entità delle distrazioni e delle condotte provate esclude l'applicabilità dell'attenuante.

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sul reato di infedele dichiarazione ai fini delle imposte (IRES). La Corte ha ritenuto adeguata la quantificazione dei ricavi non dichiarati effettuata sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, respingendo le censure generiche del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per disporre la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" si desume da indici concreti e plurisistemici (partecipazione abituale alla gestione, rapporti con dipendenti, decisioni operative, presenza documentale) e non è rimessa a meri titoli formali; in Cassazione la valutazione degli indici di fatto è insindacabile se motivata con congruenza.
  • L'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare la bancarotta documentale fraudolenta quando, dalla ricostruzione complessiva, emerga la finalità di impedire la ricostruzione dei movimenti e di arrecare pregiudizio ai creditori: il dolo può essere desunto da elementi circostanziali.
  • L'ammissione al concordato preventivo non esclude a priori la punibilità per bancarotta: l'art. 236 estende la punibilità anche alle condotte compiute in presenza di concordato (anche con continuità aziendale), perché rileva il rischio concreto per i creditori, non la denominazione formale della procedura.
  • In cassazione non è consentita una semplice rivalutazione in fatto delle prove: se le motivazioni del merito formano un corpo argomentativo coerente, la Corte non rivede la valutazione probatoria, salvo vizio di motivazione manifesto o illogicità.
  • Per i reati fiscali la quantificazione degli elementi di evasione fondata su accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate può essere ritenuta valida anche se basata su stime, purché la motivazione sia puntuale e risponda alle censure difensive; censure generiche sono inammissibili.
  • La misura del danno ai fini dell'attenuante ex art. 219 l. fall. si valuta al momento della consumazione del reato; eventi successivi che migliorino la posizione patrimoniale non cancellano la valutazione del danno originario.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve formulare censure giuridiche e motiviche specifiche: deduzioni meramente rielaborative dei fatti o critiche generiche alla valutazione del merito rischiano l'inammissibilità.

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