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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29004/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20798/2018 che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione del Degli Angeli per mancata produzione degli specifici documenti comprovanti la notifica via PEC della sentenza d'appello (stampa del messaggio PEC, ricevuta di accettazione, ricevuta di avvenuta consegna e attestazione autografa di conformita' della relata). Il ricorrente ha sostenuto che nel fascicolo era presente una dichiarazione di conformita' resa dall'avv. Gabriella Cassano in data 30/06/2016 che attestava la conformita' della copia della sentenza estratta dal fascicolo telematico e, per contesto, anche della relata/messaggio PEC, e che la Corte non avrebbe tenuto conto di tale asseverazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che: a) al momento della decisione impugnata vigeva un orientamento giurisprudenziale piu' rigoroso circa la documentazione richiesta per notifiche via PEC e l'ordinanza impugnata si era attenuta a tale orientamento; b) l'asseverazione dell'avv. Cassano, visionata dal Collegio, attestava soltanto la conformita' della copia della sentenza estratta dal fascicolo telematico e non comprendeva l'asseverazione della relata di notifica via PEC; c) la censura prospettata dal ricorrente era essenzialmente di natura giuridica (errore di diritto) e non rientrava nell'ambito della revocazione per errore di fatto prevista dall'art. 391-bis; d) non poteva essere applicata a sanatoria la successiva giurisprudenza meno rigorosa rispetto a decisioni gia' pronunciate. Non si e' provveduto sulle spese per mancata difesa degli intimati; la Corte ha rilevato la possibilita' di un ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Norma invocata per la revocazione per errore di fatto; richiede che l'errore sia risultante dagli atti o documenti del processo. La Corte ha valutato che qui la censura era di diritto e non un errore di fatto documentale.

  • art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

    Richiamato quale fondamento giurisprudenziale della nozione di errore di fatto; definisce i limiti della revocazione per errore di fatto (errore evidente dai documenti o contraddetto dagli atti).

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Richiamato per la memoria depositata dal ricorrente; citato nel processo per la formazione del fascicolo e delle memorie.

  • art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Consentito lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio senza discussione orale, in base alla disciplina emergenziale; la causa e' stata quindi trattata senza intervento orale delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma che disciplina l'ulteriore versamento del contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'esistenza delle condizioni per l'eventuale pagamento da parte del ricorrente.

  • Cass., sentenza n. 17450/2017

    Giurisprudenza citata che stabiliva criteri rigorosi circa l'autenticazione delle copie delle sentenze notificate via PEC; la Corte ha applicato tale orientamento al momento della decisione impugnata.

  • Cass., ordinanza n. 30765/2017

    Ulteriore precedente giurisprudenziale che richiedeva specifica documentazione per le notifiche via PEC; richiamato per motivare la conformita' dell'ordinanza impugnata al quadro giurisprudenziale dell'epoca.

  • Cass., ordinanza n. 30846/2018

    Richiamata nella requisitoria a supporto della tesi che l'autenticazione della copia della sentenza non possa essere compiuta da un diverso difensore una volta nominato l'avvocato per cassazione; il Collegio ha tuttavia escluso la rilevanza di tale argomento nel caso di specie.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 8312/2019

    Decisione di rango superiore che ha inciso sulla materia successivamente; la Corte ha osservato che i mutamenti giurisprudenziali non sanano automaticamente decisioni gia' esaurite e non potevano essere applicati retroattivamente al caso in esame.

Massime di principio

  • Per le notifiche via PEC rivolte a impugnazioni in Cassazione e' necessario allegare documentazione specifica: stampa del messaggio PEC, ricevuta di accettazione, ricevuta di avvenuta consegna e una chiara attestazione di conformita' che indichi espressamente anche la relata di notifica, non solo il provvedimento.
  • L'asseverazione di conformita' resa da un difensore vale solo rispetto ai documenti che essa descrive esplicitamente; una dichiarazione generica o che menziona solo la sentenza non deve essere interpretata come comprensiva della relata o del messaggio PEC.
  • La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c.) e' rimedio stretto: ammissibile solo per errori di fatto risultanti dagli atti o documenti. Le censure che riguardano interpretazioni giuridiche o valutazioni di diritto non rientrano in tale rimedio.
  • I cambiamenti successivi nella giurisprudenza non sanano automaticamente le irregolarita di atti processuali gia' decisi; non sono, di regola, applicabili a giudizi conclusi.
  • In difesa di impugnazioni è preferibile che il difensore che propone il ricorso per cassazione proceda personalmente all'asseverazione o, se ciò non è possibile, che l'asseverazione sia formulata con un linguaggio esplicito che elenchi tutti i documenti (sentenza, messaggio PEC, ricevute, relata) la cui conformita' si intende attestare.
  • Se una parte contesta l'autenticita' o la completezza della notifica via PEC, deve sollevare la questione tempestivamente nel giudizio di cassazione: la mancata contestazione in quell'ambito puo' precludere successivi tentativi di sanatoria.

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