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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36527/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputati)

La controversia

La Corte d’assise di Catanzaro, con sentenza del 28 febbraio 2023, aveva assolto due imputati dall’accusa di omicidio, commesso con armi da fuoco nel novembre 2006, e dai reati connessi. Le vittime erano state trovate carbonizzate; il delitto era collocato nel contesto del gruppo mafioso di cui una delle vittime era il capo. Gli imputati, formalmente affiliati al gruppo, si erano recati nel luogo di latitanza del capo il giorno del delitto. La prova dichiarativa comprendeva le dichiarazioni di un collaboratore ritenuto attendibile quale fonte de relato, quelle di un altro collaboratore giudicato inattendibile e, in appello, quelle di un nuovo collaboratore, ritenute caratterizzate da sospetti incrementi narrativi. Inoltre, non era stato possibile determinare con precisione l’ora della morte; alle 20:39 del 19 novembre 2006 il cellulare in uso a uno degli imputati agganciava una cella di Catanzaro Lido, a circa 50 km dal luogo ritenuto verosimile per il delitto. La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, il 4 dicembre 2025, aveva confermato l’assoluzione dopo una parziale rinnovazione istruttoria, con nuovo esame del collaboratore già ritenuto inattendibile e audizione del nuovo dichiarante. Il pubblico ministero territoriale ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 238-bis c.p.p. e vizio procedurale, per la mancata considerazione di sentenze irrevocabili che avrebbero valutato diversamente l’attendibilità del collaboratore e per una precedente condanna degli imputati per favoreggiamento della latitanza; 2) violazione dell’art. 195 c.p.p., perché la Corte non avrebbe disposto d’ufficio l’esame della fonte primaria indicata dal nuovo collaboratore; 3) violazione dell’art. 16-quater della legge n. 8 del 1991, per non avere approfondito le ragioni della tardiva emersione delle confidenze sul duplice omicidio; 4) violazione dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., per il mancato nuovo esame del consulente medico-legale sul momento della morte. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso del pubblico ministero contro una doppia conforme assolutoria è ammesso soltanto per violazione di legge, non per vizi motivazionali o mancata assunzione di prova decisiva. Ha qualificato il primo e il terzo motivo come censure alla valutazione di attendibilità e completezza motivazionale; il secondo come non consentito, perché in sede di merito non era stata formulata richiesta di esame della fonte primaria e non era stata dichiarata inutilizzabile la deposizione; il quarto come non consentito, poiché l’obbligo di rinnovazione invocato opera in caso di riforma in peius dell’assoluzione, non quando questa è confermata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, perché proposto per motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha ribadito che, in caso di doppia conforme assolutoria, il pubblico ministero può ricorrere solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.; sono quindi preclusi il vizio di motivazione e la mancata assunzione di prova decisiva. Il primo motivo era una censura motivazionale sull’attendibilità del dichiarante: l’attendibilità va valutata autonomamente in ciascun procedimento, in rapporto alla specifica imputazione e alle prove acquisite, senza che una precedente sentenza attribuisca al dichiarante una patente generale di attendibilità. Il secondo motivo era inammissibile perché non era stata presentata in sede di merito una richiesta di esame della fonte primaria e la deposizione del collaboratore non era stata dichiarata inutilizzabile. Il terzo motivo investiva la valutazione di inattendibilità del collaboratore, non una declaratoria di inutilizzabilità, e ricadeva quindi nella preclusione relativa ai vizi motivazionali. Anche il quarto motivo era non consentito, poiché la rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. è invocabile in relazione al ribaltamento in peius della decisione assolutoria, non alla conferma dell’assoluzione. Non è disposto rinvio. La responsabilità degli imputati resta definita dalle assoluzioni di merito confermate in appello.

Norme richiamate

  • art. 608, comma 1-bis, c.p.p.

    Ad essere precluse sono le ipotesi del vizio di motivazione (art. 606 lett. e) e quella della mancata assunzione di prova decisiva (art. 606 lett. d), ciò in ragione del fatto che la doppia valutazione assolutoria di merito pone un ragionevole divieto di ulteriore verifica della congruenza e logicità della motivazione sul fatto (e della completezza istruttoria), anche in rapporto al rispetto del parametro generale secondo cui l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità determina la pronunzia assolutoria (art. 533 cod. proc. pen.).

    In caso di doppia conforme assolutoria, il ricorso per cassazione del pubblico ministero è limitato ai motivi di violazione di legge indicati dall’art. 608, comma 1-bis, c.p.p.; sono preclusi il vizio di motivazione e la mancata assunzione di prova decisiva.

  • art. 606 c.p.p.

    Ad essere precluse sono le ipotesi del vizio di motivazione (art. 606 lett. e) e quella della mancata assunzione di prova decisiva (art. 606 lett. d), ciò in ragione del fatto che la doppia valutazione assolutoria di merito pone un ragionevole divieto di ulteriore verifica della congruenza e logicità della motivazione sul fatto (e della completezza istruttoria), anche in rapporto al rispetto del parametro generale secondo cui l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità determina la pronunzia assolutoria (art. 533 cod. proc. pen.).

    Nel ricorso del pubblico ministero contro una doppia conforme assolutoria, i motivi ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p. non sono proponibili; il contenuto effettivo della censura, e non la sua rubrica, ne determina la qualificazione.

  • art. 533 c.p.p.

    Ad essere precluse sono le ipotesi del vizio di motivazione (art. 606 lett. e) e quella della mancata assunzione di prova decisiva (art. 606 lett. d), ciò in ragione del fatto che la doppia valutazione assolutoria di merito pone un ragionevole divieto di ulteriore verifica della congruenza e logicità della motivazione sul fatto (e della completezza istruttoria), anche in rapporto al rispetto del parametro generale secondo cui l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità determina la pronunzia assolutoria (art. 533 cod. proc. pen.).

    La stabilizzazione dell’assoluzione dopo due gradi di merito, fondata sul ragionevole dubbio sulla responsabilità, giustifica la preclusione di un ulteriore controllo di legittimità sulla congruità della motivazione e sulla completezza dell’istruttoria.

  • art. 238-bis c.p.p.

    Ma è evidente, da un lato, che anche la presunta incompletezza argomentativa rientra nel vizio di motivazione della sentenza (posto che il ricorrente dovrebbe spiegare, in ipotesi, perché l’elemento trascurato avrebbe condotto a conclusioni diverse), dall’altro che la questione è mal posta sotto il profilo dogmatico, posto che, in ragione dell’assenza di qualsiasi forma di pregiudizialità penale (v. Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, dep.2017, Rv.270658 – 01), ogni giudice è arbitro, nel proprio procedimento, della valutazione di attendibilità di un dichiarante (dunque non esiste una patente di attendibilità o di inattendibilità in senso generale) e ciò in rapporto alla specificità dell’imputazione e alla specificità degli elementi di prova oggetto di acquisizione dibattimentale.

    L’acquisizione di una sentenza irrevocabile resa in altro procedimento non vincola il giudice nella valutazione dell’attendibilità del dichiarante: tale valutazione deve essere compiuta autonomamente, in rapporto all’imputazione e alle prove del procedimento in esame.

  • art. 195 c.p.p.

    Il richiamo alla sequenza di cui all’art. 195 cod. proc. pen., con deduzione di vizio per la mancata citazione del cd. teste di riferimento, presuppone che vi sia stata - in sede di merito - una richiesta di parte cui è seguito un diniego: la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    La mancata citazione del teste di riferimento non può essere dedotta come mancata assunzione di prova decisiva se la parte non ne ha chiesto l’ammissione in sede di merito e non vi è stato un diniego.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    Il richiamo alla sequenza di cui all’art. 195 cod. proc. pen., con deduzione di vizio per la mancata citazione del cd. teste di riferimento, presuppone che vi sia stata - in sede di merito - una richiesta di parte cui è seguito un diniego: la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    La deduzione in cassazione della mancata assunzione di una prova decisiva presuppone che il mezzo sia stato tempestivamente richiesto in sede di merito ai sensi dell’art. 495, comma 2, c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il richiamo alla sequenza di cui all’art. 195 cod. proc. pen., con deduzione di vizio per la mancata citazione del cd. teste di riferimento, presuppone che vi sia stata - in sede di merito - una richiesta di parte cui è seguito un diniego: la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso per mancata assunzione di prova decisiva è proponibile soltanto quando il mezzo di prova sia stato richiesto in sede di merito e la richiesta sia stata respinta.

  • art. 16-quater della legge n. 8 del 1991

    Il terzo motivo rientra nel divieto di legge di cui all’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. perché si dirige alla motivazione con cui è stata affermata la inattendibilità – nel presente procedimento – del dichiarante Colosimo.

    La Corte non ha fornito un’interpretazione autonoma dell’art. 16-quater della legge n. 8 del 1991; ha dichiarato inammissibile la censura perché, nella sostanza, investiva la valutazione motivazionale di attendibilità del dichiarante, preclusa nel ricorso del pubblico ministero contro la doppia conforme assolutoria.

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    Il quarto motivo è parimenti non consentito, in ragione del fatto che l’obbligo di rinnovazione (invocato rispetto ad uno dei consulenti) è sanzionabile solo in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado (v. Sez. 5, n.5716 del 08/07/2019, cit.).

    L’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale previsto dall’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. rileva quando il giudice d’appello ribalta in senso sfavorevole all’imputato la decisione assolutoria di primo grado, non quando conferma l’assoluzione.

  • art. 125 c.p.p.

    Va ricordato, inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel definire ‘apparente’ la motivazione lì dove il discorso giustificativo, pur non essendo completamente omesso, è privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 3, n. 20733 del 15/04/2026, Rv. 290124) o comunque la motivazione espressa sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero presenti linee argomentative talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

    L’assenza o apparenza della motivazione, quando la giustificazione non consente di comprendere l’iter logico della decisione per mancanza dei requisiti minimi di coerenza e completezza, integra un vizio dell’atto rilevante ai sensi dell’art. 125 c.p.p.; nel caso concreto, tuttavia, non è stata ravvisata una simile censura.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione del pubblico ministero contro una sentenza d’appello che conferma l’assoluzione di primo grado, sono deducibili soltanto i motivi di violazione di legge ammessi dall’art. 608, comma 1-bis, c.p.p.; non sono consentite censure che, anche se formulate come incompletezza argomentativa o violazione di legge, chiedano in realtà una nuova valutazione della motivazione o della completezza dell’istruttoria.
  • L’attendibilità di un dichiarante non costituisce una qualità generale fissata da una decisione resa in altro procedimento: ogni giudice la valuta autonomamente in rapporto alla specifica imputazione e agli elementi di prova acquisiti nel procedimento.
  • La mancata assunzione del teste di riferimento può essere dedotta come mancata assunzione di prova decisiva solo se, in sede di merito, ne è stata richiesta l’ammissione e la richiesta è stata respinta; la richiesta d’ufficio non formulata non consente di proporre tale censura.
  • La valutazione negativa di attendibilità di una dichiarazione non equivale a una dichiarazione di inutilizzabilità della prova e, in un ricorso soggetto alla preclusione dell’art. 608, comma 1-bis, c.p.p., non rende ammissibile una censura che mira soltanto a contestare quella valutazione.
  • L’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. opera quando l’appello riforma in peius una decisione assolutoria, non quando la conferma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale

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