Cassazione Penale, Ordinanza n. 06399/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, deducendo un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. In particolare, lamentava che la pena non fosse stata congruamente determinata perché i giudici di merito non avevano riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità del danno, né avevano applicato tale attenuante e le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate, indicate nella recidiva reiterata e nell'aggravante della violenza sulle cose. La censura era inoltre collegata alla richiesta di rideterminazione della pena, anche in relazione alla continuazione e all'effetto della sentenza costituzionale n. 141 del 2023 sul bilanciamento tra attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p. e recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché formulato in termini vaghi e privo di specifiche richieste e di puntuali ragioni di diritto e di fatto. Ha inoltre osservato che la doglianza era manifestamente infondata, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla rideterminazione della pena e sulla conferma di quanto deciso in primo grado, mentre l'appello non aveva investito il giudizio di bilanciamento ma solo la pena e la continuazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come aggravante contestata, in relazione alla recidiva reiterata.
richiamato come aggravante contestata, senza ulteriore specificazione nel testo.
evocato dalla difesa quale attenuante della speciale tenuità del danno; la Corte rileva però che nel caso concreto i giudici di merito l'avevano esclusa perché non ravvisabile la speciale tenuità.
indicato come parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.
indicato come parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.
sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023
richiamata dalla difesa, ma ritenuta inconferente nel caso concreto perché la speciale tenuità del danno era stata esclusa in fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica, puntuale e correlata a precise richieste e a concreti dati di fatto e diritto; deduzioni vaghe o generiche non consentono il controllo della Corte e rendono il motivo inammissibile.
- La determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è congrua, non arbitraria e conforme ai criteri di legge e logica.
- L'eventuale richiamo a pronunce costituzionali sopravvenute sul bilanciamento tra attenuanti e recidiva è irrilevante quando il giudice di merito abbia escluso in fatto la sussistenza dell'attenuante invocata.
- Quando l'impugnazione in appello ha riguardato solo la rideterminazione della pena e non il bilanciamento delle circostanze, la critica in cassazione che pretenda di rimettere in discussione quel bilanciamento è inconferente.
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