Cassazione Civile, Ordinanza n. 15238/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un fatto illecito commesso, secondo quanto riportato in sentenza, da un subagente e da un dipendente della banca cedente, che aveva consentito l’indebito accredito di assegni su un conto corrente di terzi. Il soggetto danneggiato ottenne in primo grado e in appello una condanna risarcitoria nei confronti della banca cedente. Nelle more, la banca fu posta in liquidazione coatta amministrativa e la sua azienda venne ceduta a un’altra banca. Il creditore notificò precetto alla banca cessionaria, assumendo che, in base al contratto di cessione e all’art. 3 del d.l. n. 99/2017, il debito risarcitorio si fosse trasferito alla cessionaria perché derivante da una lite già pendente al momento della cessione. La banca cessionaria propose opposizione all’esecuzione sostenendo che la lite riguardasse in realtà un rapporto di conto corrente già estinto prima della cessione e che, comunque, il debito non rientrasse tra quelli trasferiti. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d’appello che aveva escluso la responsabilità della cessionaria, deducendo: violazione dell’art. 3, comma 1, d.l. 99/2017 e dell’art. 105 l. fall., poiché la lite era stata introdotta prima della cessione e quindi non ricadeva tra le passività escluse; omesso esame della clausola del contratto di cessione che includeva il contenzioso pregresso; nullità della sentenza per motivazione apparente; e ulteriori violazioni delle regole di interpretazione contrattuale e della disciplina speciale sulla cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati per avere la Corte d’appello confuso l’oggetto della lite con il rapporto di conto corrente tra la banca e il terzo correntista, mentre il vero oggetto era la responsabilità della banca verso il danneggiato per fatto illecito del dipendente. Ha chiarito che l’art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017 esclude dalla cessione solo le obbligazioni derivanti da controversie sorte successivamente alla cessione, mentre qui la lite era già pendente prima del trasferimento dell’azienda. Ha inoltre rilevato che il contratto di cessione ricomprendeva nel "contenzioso pregresso" i debiti derivanti da liti pendenti al momento della cessione, categoria nella quale rientrava il credito azionato. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.l. 25 giugno 2017 n. 99
"controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa"
La clausola speciale esclude dalla cessione solo le passività che derivano da fatti anteriori ma che abbiano dato luogo a controversie introdotte dopo la cessione; se la lite era già pendente prima del trasferimento, il credito rientra nella cessione.
Richiamato quale parametro per la successione nelle posizioni giuridiche connesse alla cessione aziendale in ambito concorsuale, ma non determinante per l’esito rispetto alla disciplina speciale del d.l. n. 99/2017.
Il titolo esecutivo formato contro la banca cedente in una lite già pendente al momento della cessione può essere azionato contro il cessionario per successione nel processo, con legittimazione sostitutiva e processuale della parte originaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo relativo al vizio di motivazione è stato dichiarato assorbito, senza una specifica statuizione di merito sulla norma.
Massime di principio
- Nella cessione di azienda bancaria disciplinata da normativa speciale, ciò che rileva per individuare il trasferimento del debito non è l’astratto fatto generatore, ma anche e soprattutto il momento di introduzione della lite: le controversie già pendenti alla data della cessione non rientrano nell’esclusione prevista per quelle sorte successivamente.
- L’oggetto del giudizio va individuato con precisione: se la domanda è risarcitoria per responsabilità della banca verso il terzo, non può essere confusa con il distinto rapporto contrattuale tra banca e correntista coinvolto nei fatti storici.
- Se il contratto di cessione dell’azienda bancaria distingue tra "contenzioso pregresso" e contenzioso escluso, la clausola che include le liti pendenti al momento della cessione impedisce di negare il trasferimento del relativo debito quando la controversia rientra testualmente in tale categoria.
- Il titolo esecutivo ottenuto contro la cedente può essere fatto valere nei confronti della cessionaria quando la successione aziendale e la disciplina speciale comportano il trasferimento della passività oggetto di un giudizio già pendente.
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