Sentenza del 12/07/2024 n. 19233 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
STI aveva impugnato intimazioni di pagamento relative a vari tributi, notificate a Pandora Srl insieme alle cartelle, sostenendo di poterle contestare quale cessionaria del ramo d’azienda. In cassazione ha formulato cinque motivi: nullità delle intimazioni intestate alla società estinta; nullità della notifica perché Pandora era fallita; contestazioni sulla decadenza dalla rateizzazione e sui vizi propri delle intimazioni; difetto di motivazione; inefficacia degli atti per decorso del termine di 180 giorni, dedotta la sospensione legata al giudizio. La Corte ha rilevato preliminarmente che STI, non essendo successore di Pandora ma soltanto coobbligata, non era legittimata a impugnare atti intestati a Pandora.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR Puglia n. 2713/13/15 del 16 dicembre 2015, che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla CTP di Bari, e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso di STI per carenza di legittimazione. La nullità della notifica a Pandora, società già cancellata e fallita, non è stata sanata dall’impugnazione proposta da STI: la sanatoria avrebbe richiesto l’iniziativa di un soggetto legittimato, quale i soci successori o la curatela fallimentare. Gli altri motivi di ricorso sono rimasti assorbiti e non esaminati. Spese di tutti i gradi compensate, poiché la carenza di legittimazione è stata rilevata d’ufficio. Dichiarati i presupposti per il versamento da parte di STI dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
A seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, siano limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
L’estinzione della società non cancella automaticamente i debiti: questi si trasferiscono ai soci secondo i limiti di responsabilità applicabili. Sono quindi i soci successori, non un mero coobbligato o cessionario d’azienda, i soggetti legittimati a impugnare gli atti intestati alla società estinta.
Essendo gli avvisi di intimazione intestati a Pandora Srl, la sanatoria avrebbe potuto verificarsi solo nel caso in cui l'impugnazione fosse stata proposta da un soggetto legittimato (i soci di Pandora Srl o la curatela fallimentare), non già da parte di soggetto non legittimato perché non successore, ma unicamente coobbligato, della menzionata società.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone che l’atto sia impugnato dal soggetto legittimato a subirne gli effetti. L’impugnazione di un terzo privo di legittimazione non sana la notifica nulla.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società previsto da detta disposizione "si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva".
Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi; la disposizione, avendo natura sostanziale, non è retroattiva.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Quando il ricorso è sostanzialmente rigettato o dichiarato inammissibile e ne ricorrono i presupposti, il giudice dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società, i debiti sociali possono trasferirsi ai soci secondo le regole di responsabilità applicabili; gli atti intestati alla società estinta vanno contestati dai soggetti che ne sono successori e che subiscono direttamente i relativi effetti.
- Essere cessionario di un ramo d’azienda o coobbligato non attribuisce, di per sé, legittimazione a impugnare un atto intestato a un altro soggetto. La legittimazione deve derivare dalla titolarità della posizione giuridica incisa dall’atto.
- La notificazione nulla a una società estinta non è sanata dall’impugnazione presentata da un soggetto non legittimato. Per la sanatoria per raggiungimento dello scopo, l’impugnazione deve provenire dal destinatario giuridico dell’atto o dal suo successore legittimato.
- La legittimazione ad agire è rilevabile d’ufficio anche in cassazione, salvo che sulla questione si sia formato un giudicato interno esplicito.
- La disciplina che differisce gli effetti dell’estinzione societaria per cinque anni si applica soltanto alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 o successivamente e non retroagisce.
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