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Sentenza

Sentenza del 12/07/2024 n. 19206 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, deducendo violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 441/1997. Ha contestato che la CTR avesse ritenuto sufficiente a superare la presunzione legale di acquisto di merci senza fattura la ridotta entità dello scostamento inventariale, pari all’1,32%, e il richiamo alla circolare dell’Agenzia n. 31/E del 2 ottobre 2006. La controversia originava dalle differenze tra merci fisicamente presenti nei locali aziendali e scritture contabili, relative al 2007, per le quali non risultavano documentati titolo o provenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto la richiesta congiunta di rinvio per trattative: la conciliazione fuori udienza estesa alla Cassazione dal D.Lgs. n. 220/2023 non si applicava al giudizio già pendente, e la conciliazione in udienza non è stata estesa ai giudizi di legittimità. Ha inoltre respinto l’eccezione della società d’inammissibilità del ricorso, perché l’Agenzia denunciava un errore di sussunzione giuridica, non chiedeva una nuova valutazione delle prove. Nel merito ha accolto il ricorso: la modesta percentuale dello scostamento, la possibilità di errori ordinari di conteggio e le modalità gestionali del magazzino non bastano, da sole, a vincere la presunzione legale; neppure la circolare dell’Agenzia vincola il giudice o esclude l’applicazione del regime normativo. È stata cassata la sentenza della CTR, che aveva confermato l’annullamento delle sanzioni, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha liquidato definitivamente la controversia né le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1, 2, 3 e 4

    Come è stato già precisato da questa Corte, si tratta di presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle "miste", in quanto consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 441 del 1997, la legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale (per la presunzione di cessione) o il legittimo ingresso degli stessi (per la presunzione di acquisto), tale da rendere inoperante lo stesso regime presuntivo.

    Le differenze inventariali possono attivare una presunzione legale relativa di cessione o di acquisto. Per superarla, il contribuente deve fornire la prova contraria con le modalità e i documenti previsti dal regolamento; la sola plausibilità di errori gestionali o la marginalità dello scostamento non è sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 115, comma 2

    La mera constatazione del ripetersi di un fenomeno (misurazione statistica) quale la possibilità di errori di conteggio nella movimentazione delle merci, intesa come "normale accadimento", atteso che tale nozione integra al più una massima di esperienza e non invece un fatto notorio che, ai sensi dell'art. 115 co. 2, c.p.c., esonera dall'onere della prova in quanto "fatto storico" (determinato nel tempo e nello spazio) a conoscenza di una comunità più o meno vasta di persone ed il cui accertamento può, pertanto, essere compiuto anche d'ufficio dal Giudice.

    La frequenza statistica degli errori di conteggio è una massima d’esperienza, non un fatto notorio che esoneri dalla prova. Non può quindi sostituire la prova contraria richiesta al contribuente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 48 e 48-bis

    La conciliazione estesa ai giudizi di cassazione è solo quella prevista dall'art. 48 D.Lgs. n. 546 del 1992 ("Conciliazione fuori udienza") e non quella di cui al successivo art. 48 bis ("Conciliazione in udienza") che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane quindi il divieto di mero rinvio di udienza.

    Nel giudizio di cassazione può operare la conciliazione fuori udienza nei limiti temporali previsti dalla disciplina transitoria; non è invece consentito rinviare la causa per svolgere il tentativo di conciliazione in udienza previsto dall’art. 48-bis.

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, art. 4, comma 2

    Come è stato recentemente chiarito da questa Corte (Cass. n. 2815 del 30.01.2024), la citata novella si applica esclusivamente per il futuro e con riguardo ai ricorsi iscritti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220 del 2023, come esplicitamente dispone l'art. 4, comma 2, seconda parte, del medesimo D.Lgs.

    L’estensione della conciliazione fuori udienza alla Cassazione si applica ai nuovi giudizi instaurati dalla decorrenza indicata dalla norma, non ai procedimenti già pendenti.

Massime di principio

  • Quando un inventario fisico rivela beni non giustificati dalle scritture o differenze quantitative tra consistenze e registrazioni, può operare la presunzione legale di acquisto o cessione prevista dal D.P.R. n. 441/1997. Il contribuente deve vincerla con la prova contraria prevista dalla disciplina, documentando l’origine o la destinazione dei beni.
  • Uno scostamento percentualmente modesto non neutralizza automaticamente la presunzione: la legge non prevede che la sua operatività dipenda dalla rilevanza percentuale delle differenze.
  • La possibilità generale che si verifichino errori di conteggio o inefficienze nella gestione del magazzino non equivale a prova concreta né a fatto notorio; occorrono elementi specifici e documentati relativi ai beni contestati.
  • Le circolari dell’Amministrazione finanziaria possono orientare l’attività dei verificatori, ma non vincolano il giudice e non possono derogare alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile.
  • Nel giudizio di cassazione, la conciliazione fuori udienza introdotta dal D.Lgs. n. 220/2023 non si estende automaticamente ai procedimenti già pendenti; la conciliazione in udienza e il rinvio per il relativo tentativo non sono previsti per la Cassazione.

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