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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02140/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La rinuncia al ricorso non è stata presa in considerazione perché irrituale per difetto di autenticazione della sottoscrizione. La decisione di merito è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 aprile 2025. Nel ricorso ha articolato tre doglianze: i primi due motivi deducevano violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. e all'art. 605 c.p., nonché vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità; il terzo motivo contestava la mancata assorbimento del sequestro di persona nell'estorsione. In sede di legittimità è stata inoltre depositata una rinuncia al ricorso, ritenuta irrituale perché priva dell'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato. La Corte ha rilevato che i primi motivi erano non specifici, perché consistenti nella pedissequa riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello e in sostanza diretti a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove testimoniali; ha poi ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'assorbimento, evidenziando che la privazione della libertà della persona offesa, protrattasi per circa quattro ore per costringerla a pagare un debito di droga, eccedeva il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle minacce e violenze funzionali all'estorsione.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 629 c.p. nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione giuridica dei fatti; la Corte non entra nel merito perché considera la censura non specifica e comunque infondata.

  • art. 629 c.p.

    Richiamato per la contestazione sull'estorsione; la Corte ritiene corretta la valutazione di merito che ha escluso l'assorbimento del sequestro di persona nell'estorsione.

  • art. 605 c.p.

    Richiamato nel primo motivo per la violazione di legge in tema di sequestro di persona; la Corte reputa la doglianza non specifica e ripetitiva rispetto all'appello.

  • artt. 56-629 c.p.

    Indicati congiuntamente dal ricorrente per sostenere la tesi del tentativo di estorsione; la Corte osserva che la privazione della libertà personale non era assorbita dall'estorsione perché protratta per un tempo eccedente quello necessario alla condotta estorsiva.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure non possono limitarsi alla pedissequa riproposizione delle doglianze già formulate in appello: è necessario sviluppare una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione dell'attendibilità della prova testimoniale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni, si fondi su congetture o su regole di esperienza implausibili.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a chiedere una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile, perché esula dai limiti del controllo di legittimità.
  • Il sequestro di persona non è assorbito dall'estorsione quando la privazione della libertà personale si protrae oltre il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle violenze o minacce strumentali all'azione estorsiva, configurando una lesione autonoma della libertà personale.
  • La rinuncia al ricorso è inefficace se non è assistita dalla necessaria autenticazione della sottoscrizione dell'imputato, richiesta per conferire certezza alla volontà abdicativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneSequestro di persona
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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