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Sentenza

Sentenza del 12/10/2018 n. 24454 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI Cessione di beni all'esportazione - Prova - Contenuto - Documenti di origine "privata" - Inidoneità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di dimostrare, ai fini dell'esenzione IVA prevista per le cessioni all'esportazione, che i beni fossero stati effettivamente destinati e inviati fuori dal territorio dell'Unione europea. Il contribuente aveva prodotto documenti di origine privata, ritenuti non sufficienti a provare in modo certo l'avvenuta esportazione. Secondo la Corte, la prova deve risultare da documentazione doganale o da attestazioni provenienti da pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione, idonee a dimostrare l'effettiva presentazione delle merci in dogana.

La decisione

La Corte ha affermato che, per applicare il regime di non imponibilità IVA alle esportazioni previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, non è sufficiente la documentazione privata prodotta dal contribuente. Sono necessari mezzi di prova certi e incontrovertibili, in particolare le attestazioni delle autorità doganali o di altre pubbliche amministrazioni competenti. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi ritenuta conforme al principio secondo cui l'esportazione deve essere provata con documentazione ufficiale. Non essendo disponibile il testo integrale, non è possibile indicare con certezza il dispositivo formale, ma l'esito sostanziale è favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972

    Cessioni all'esportazione

    La non imponibilità IVA delle cessioni di beni esportati fuori dal territorio dell'Unione europea richiede la prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione.

  • Art. 346 d.P.R. n. 43 del 1973

    Attestazioni della presentazione delle merci in dogana

    La destinazione dei beni all'esportazione deve essere dimostrata attraverso documenti doganali o attestazioni provenienti da autorità pubbliche del Paese di destinazione, non mediante mere dichiarazioni o documenti formati da soggetti privati.

Massime di principio

  • Quando si applica la non imponibilità IVA per esportazioni extra-UE, il contribuente deve conservare una prova ufficiale, oggettiva e verificabile dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dell'Unione.
  • Fatture, documenti di trasporto, dichiarazioni del cliente, attestazioni del vettore o altra documentazione di provenienza privata, se non accompagnati da riscontri doganali ufficiali, possono essere considerati insufficienti.
  • L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della non imponibilità IVA ricade sul contribuente che intende avvalersene.
  • In caso di contestazione, è opportuno produrre documenti doganali elettronici o cartacei, visti di uscita, attestazioni delle autorità doganali e ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione competente.
  • La documentazione commerciale privata può avere valore integrativo o indiziario, ma normalmente non sostituisce la prova ufficiale dell'avvenuta esportazione richiesta dalla normativa doganale.

Testo integrale

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