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Parere

Parere n. 439/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, integrato da motivi aggiunti, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalle signore Silvia Di Degregorio, Martina Bottone e Sonia Diab contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), il Cineca – Consorzio Interuniversitario e l’Università degli Studi di Palermo e nei confronti dei signori Mario Puma e Marco De Luca 1. per l’annullamento: - della graduatoria relativa alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2013/14 pubblicata in data 30 settembre 2013, nella parte in cui non le ammette alla frequentazione dei corsi; - di eventuali provvedimenti di scorrimento della summenzionata graduatoria, nella parte in cui non le includono; - degli atti relativi alla predisposizione dei moduli di risposta dei concorrenti; - dei provvedimenti relativi alla correzione dei moduli di risposta dei concorrenti; - del bando di cui al decreto rettoriale n. 1885 del 24 giugno 2013 dell'Università degli Studi di Palermo, nella parte in cui non contiene un divieto espresso per i "moduli di risposta” di ciascun candidato di contenere dei codici (USERNAME) noti ai candidati stessi ed idonei a consentire il riconoscimento degli elaborati; - per quanto possa occorrere, del D.M. 12 giugno 2013, nella parte in cui non vieta espressamente la possibilità che i moduli di risposta di ciascun candidato rechino dei codici prestampati (USERNAME) noti ai candidati stessi ed idonei a rendere identificabili gli elaborati; - con motivi aggiunti, della successiva graduatoria approvata in data 18 dicembre 2013 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 20, comma 1-bis, del d.l. 104/2013; 2. nonché per la loro ammissione in soprannumero al primo anno del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2013/14 presso l'Università degli studi di Palermo ovvero in subordine presso altra sede disponibile; 3. nonché, in subordine, per l'annullamento previa sospensione dell'intera prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2013/14 con conseguente ripetizione della prova stessa.

Giustizia amministrativa201500064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria e degli atti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2013/14, con richiesta di ammissione in soprannumero o di ripetizione della prova

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Le ricorrenti hanno contestato la graduatoria e gli atti della prova di ammissione per l’anno accademico 2013/14, deducendo la violazione del principio di anonimato degli elaborati e della par condicio dei concorrenti, in ragione della presenza sui moduli di risposta di codici prestampati (USERNAME) conosciuti dai candidati e idonei a consentire l’identificazione degli elaborati. Sono stati impugnati anche il bando, il decreto ministeriale di disciplina della prova, gli atti di predisposizione e correzione dei moduli e la successiva graduatoria del 18 dicembre 2013. Una ricorrente è stata successivamente ammessa alla Facoltà di Medicina in una tornata concorsuale successiva; le altre due, ammesse con riserva in forza del precedente parere cautelare, hanno mantenuto attiva la carriera universitaria presso l’Università degli Studi di Palermo.

Il parere

Il Consiglio di Stato conferma l’improcedibilità già dichiarata nei confronti della ricorrente successivamente ammessa alla Facoltà di Medicina, per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento dell’istanza cautelare. Quanto alle altre due ricorrenti, dichiara l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere. La Sezione valorizza il fatto che, dopo l’ammissione con riserva, le interessate abbiano mantenuto una carriera universitaria attiva, circostanza dalla quale può ragionevolmente presumersi che abbiano dimostrato in concreto il possesso del bagaglio culturale che la prova selettiva mirava a verificare. Né il Ministero né l’Università hanno indicato elementi ostativi alla conservazione degli effetti del percorso accademico intrapreso, né disfunzioni organizzative o logistiche derivanti dalla loro frequenza. Il merito delle censure sull’anonimato non viene quindi esaminato, essendo venuto meno l’interesse alla decisione.

Osservazioni

Posizione della ricorrente successivamente ammessa

È confermata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, già dichiarata nel parere interlocutorio n. 370/2015, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Posizione delle ricorrenti ammesse con riserva

Il ricorso è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché le ricorrenti hanno mantenuto una carriera universitaria attiva dopo l’ammissione con riserva e non risultano elementi ostativi alla conservazione degli effetti del percorso accademico.

Esame delle censure sull’anonimato della prova

Le censure relative alla violazione dell’anonimato, della par condicio e delle regole della procedura selettiva non vengono esaminate nel merito per il venir meno dell’interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario.

  • art. 12 decreto MIUR n. 449 del 12 giugno 2013

    È richiamato dalle ricorrenti quale parametro asseritamente violato in relazione alla procedura di ammissione.

  • artt. 5, 6 e 8 d.P.R. 686 del 3 maggio 1957

    Sono richiamati dalle ricorrenti in materia di regole della procedura concorsuale e di anonimato degli elaborati.

  • art. 20, comma 1-bis, d.l. 104/2013

    È menzionato quale presupposto dell’approvazione della successiva graduatoria del 18 dicembre 2013.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono indicati dalle ricorrenti quali parametri costituzionali posti a fondamento delle censure relative alla par condicio, all’imparzialità e al buon andamento della procedura.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la posizione del ricorrente viene integralmente soddisfatta o perde concretamente rilevanza per fatti sopravvenuti, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, la situazione sostanziale viene stabilizzata da un percorso amministrativo o accademico concretamente intrapreso e non risultano contestazioni o impedimenti alla conservazione dei relativi effetti.
  • La prosecuzione di una carriera universitaria attiva dopo l’ammissione con riserva può costituire, in presenza di ulteriori elementi coerenti e dell’assenza di contestazioni dell’amministrazione, un fatto idoneo a giustificare la conservazione degli effetti dell’ammissione e a rendere non più necessaria la decisione sulle censure originarie.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere rende superfluo l’esame nel merito delle censure rivolte agli atti della procedura selettiva, comprese quelle concernenti l’anonimato degli elaborati e la par condicio dei concorrenti.

Impugnazione della prova di ammissione a Medicina per l’a.a. 2013/14

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da tre candidate contro gli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Palermo. Il ricorso contestava la graduatoria, gli atti di predisposizione e correzione dei moduli di risposta, il bando universitario e il decreto ministeriale, deducendo la violazione dell’anonimato degli elaborati e della par condicio dei concorrenti.

Svolgimento del procedimento

Una ricorrente era stata successivamente ammessa alla Facoltà di Medicina in una tornata concorsuale dell’anno seguente. Per tale ragione, il precedente parere interlocutorio n. 370/2015 aveva già preso atto della cessazione della materia del contendere e dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Le altre due ricorrenti erano state ammesse con riserva alla frequenza dei corsi in forza del medesimo parere interlocutorio. A seguito della mancata trasmissione tempestiva della relazione ministeriale, la Sezione Prima ha sollecitato le parti a chiarire la persistenza dell’interesse alla decisione. La relazione istruttoria ministeriale del 30 ottobre 2024 ha riferito che le due interessate frequentavano il corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo e avevano una carriera universitaria attiva.

Censure dedotte

Le ricorrenti avevano articolato una censura riferita:

  • alla violazione del principio di anonimato della prova;
  • alla violazione della par condicio dei concorrenti;
  • all’eccesso di potere, all’ingiustizia manifesta e all’arbitrio;
  • alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
  • alla violazione del bando, dell’art. 12 del decreto MIUR n. 449 del 12 giugno 2013 e degli artt. 5, 6 e 8 del d.P.R. 686/1957.

In particolare, veniva contestata l’assenza, nel bando e nella disciplina ministeriale, di un espresso divieto relativo alla presenza sui moduli di risposta di codici prestampati, denominati USERNAME, conosciuti dai candidati e potenzialmente idonei a rendere identificabili gli elaborati.

Valutazioni della Sezione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità della procedura selettiva. Ha invece rilevato che la situazione concreta sviluppatasi nelle more del procedimento aveva fatto venir meno l’interesse alla decisione.

Quanto alla ricorrente successivamente ammessa alla Facoltà di Medicina, è stata confermata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse già dichiarata nel parere interlocutorio n. 370/2015.

Quanto alle altre due ricorrenti, la Sezione ha considerato decisivo il fatto che, dopo l’ammissione con riserva, esse avessero mantenuto una carriera universitaria attiva. Da tale circostanza ha ritenuto ragionevole presumere che avessero dimostrato in concreto il possesso del bagaglio culturale che la prova di ammissione era destinata a verificare.

Il Ministero e l’Università degli Studi di Palermo non hanno indicato elementi ostativi alla conservazione degli effetti giuridici del percorso accademico intrapreso, né hanno segnalato disfunzioni organizzative o logistiche connesse alla frequenza dei corsi da parte delle ricorrenti. La Sezione ha pertanto applicato il principio di conservazione degli atti giuridici, richiamando l’indirizzo giurisprudenziale già seguito in materia, tra gli altri, nei pareri Cons. Stato, Sez. I, nn. 193/2025, 206/2025, 208/2025, 1279/2024 e 775/2024, nonché Sez. VII, nn. 2856/2022, 3357/2022, 3232/2023, 4261/2023 e 6771/2023.

Conclusione

Il parere conferma l’improcedibilità del ricorso per la ricorrente già ammessa in una successiva tornata concorsuale e dichiara l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere quanto alle due ricorrenti ammesse con riserva e ancora titolari di una carriera universitaria attiva. L’istanza cautelare resta assorbita e le questioni sulla violazione dell’anonimato della prova non sono decise nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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