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Ordinanza

Ordinanza n. 1426/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Provvedimento Interdittivo Antimafia prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Napoli; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-., il 29 aprile 2026: -per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, presentata in data 4.2.2026, e per la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere, nonché per l’adozione di idonee misure cautelari.

Giustizia amministrativa202601120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: interdittiva antimafia e, con motivi aggiunti, silenzio-inadempimento sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato un provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Napoli. Con motivi aggiunti ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia presentata il 4 febbraio 2026 ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, chiedendo anche l’adozione di misure cautelari. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, la controversa ammissibilità di una tutela cautelare nel rito avverso il silenzio, poiché l’eventuale accoglimento della cautelare potrebbe soddisfare integralmente e anticipatamente la pretesa sostanziale, rendendo superflua la successiva trattazione del ricorso contro il silenzio. Nel merito cautelare, la società ha fatto valere l’esigenza di ottenere l’aggiornamento dell’interdittiva, valorizzando una misura di self-cleaning consistente nella deliberata estromissione del socio accomandante.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Pur rilevando la questione, meritevole di approfondimento, relativa all’ammissibilità della tutela cautelare nell’ambito del rito sul silenzio, il Collegio ha ritenuto che le esigenze rappresentate dalla società non fossero, a un primo esame, meritevoli di favorevole considerazione secondo la logica cautelare. Ha attribuito rilievo ostativo alla persistenza di elementi di criticità emersi nel procedimento di aggiornamento dell’interdittiva, indicati dalla Prefettura nella propria nota e nel verbale della riunione del G.I.A. del 12 maggio 2026. In particolare, era stata posta in dubbio l’efficacia della misura di self-cleaning, poiché la deliberata estromissione del socio accomandante non risultava iscritta nel registro delle imprese. La Camera di consiglio per la trattazione nel merito dei motivi aggiunti è stata fissata all’8 luglio 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    È la disposizione richiamata quale base dell’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di tutela cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato per disporre l’oscuramento dell’identità della società ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’ammissibilità di una tutela cautelare può essere controversa quando la misura richiesta finirebbe per soddisfare integralmente e anticipatamente la pretesa sostanziale, rendendo superflua la successiva decisione di merito sul silenzio.
  • La tutela cautelare contro il silenzio non può essere accordata quando, a un primo esame, persistano elementi di criticità idonei a porre in dubbio la fondatezza della pretesa sostanziale azionata.
  • Nel procedimento di aggiornamento di un’informativa antimafia, l’efficacia di una misura di self-cleaning può essere messa in discussione se la deliberata estromissione del socio rilevante non risulta iscritta nel registro delle imprese.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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