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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19678/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, in sintesi: 1) nullità della sentenza per violazione di norme penali e processuali e carenza/contraddittorietà della motivazione in relazione alla celebrazione del dibattimento nonostante il legittimo impedimento del ricorrente (il funerale del padre il giorno dell'udienza) e al rigetto della richiesta di rinvio; 2) vizi nella valutazione delle prove, con eccessivo affidamento su un riconoscimento fotografico svolto nelle indagini preliminari e non ripetuto in dibattimento; 3) mancata riqualificazione del fatto da rapina in furto con strappo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Vercelli per un nuovo giudizio. Per effetto di ciò l'esame del secondo e del terzo motivo è risultato precluso e non è stato deciso nel merito. La Corte ha rilevato che la Corte d'Appello ha compiuto una valutazione "ex post" della compatibilità tra udienza e funerale basandosi sulla durata effettiva dell'udienza già celebrata invece di effettuare una diagnosi ex ante, tenendo conto del criterio della probabilità dell'impedimento previsto dall'ordinamento; ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. "Costantino" 30.9.2021) sul primario diritto dell'imputato a essere presente e sulla necessità per il giudice di accertare la probabile esistenza dell'impedimento.

Norme richiamate

  • art. 420ter cod. proc. pen.

    Il giudice deve dare rilievo non solo agli impedimenti assoluti ma anche alla probabilità dell'impedimento e valutare ex ante la compatibilità dell'impegno comunicato dall'imputato con la partecipazione all'udienza; la valutazione non può essere effettuata "a posteriori" basandosi sulla durata effettiva dell'udienza già svolta.

  • art. 486 cod. proc. pen. (comma secondo)

    "quando appare probabile"

    La formula conferma che, nella prova dell'impedimento, rileva anche la probabilità della sua esistenza: il giudice ha l'onere di accertare la probabilità dell'impedimento una volta portato a sua conoscenza.

  • Ordinanza/Sezioni Unite "Costantino" 30.9.2021

    Le Sezioni Unite hanno ribadito il carattere primario del diritto dell'imputato alla presenza personale in udienza e l'obbligo del giudice di considerare la regola di cui all'art. 420ter, facendo riferimento anche al criterio della probabilità dell'impedimento.

  • Sez. 1, Sent. n. 9216 del 04/07/1997 (Pastore)

    Richiamata in tema di onere probatorio: l'imputato deve addurre elementi relativi all'impedimento, ma il giudice è tenuto ad accertarne la sussistenza quando è stata prospettata la probabilità dell'impedimento.

  • art. 23 comma 8, DL 137/2020

    Norma richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione (rilevazione procedurale del PG che ha concluso per inammissibilità).

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve valutare l'impedimento dell'imputato "ex ante" e, se è plausibile/probabile, è tenuto ad accertarlo: non è sufficiente motivare la compatibilità basandosi sulla durata effettiva dell'udienza celebrata.
  • Il diritto dell'imputato a partecipare personalmente al processo è primario; la mera possibilità teorica di conciliare impegno personale e udienza non esclude la necessità di valutare la lucidità e la capacità di difesa dell'imputato nelle circostanze concrete.
  • Se la corte d'appello motiva in modo contraddittorio o "ex post" su un impedimento rilevante per la regolarità del dibattimento, la Cassazione può annullare entrambe le sentenze e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
  • Le censure sulla valutazione probatoria (es. affidamento su riconoscimenti fotografici non ripetuti in dibattimento) possono essere rilevanti, ma quando la Cassazione accoglie un motivo procedurale determinante resta precluso l'esame dei motivi successivi; tuttavia, in generale, le decisioni non possono fondarsi esclusivamente su elementi probatori valutati in istruttoria senza verifica dibattimentale.
  • In sede di gravame e in Cassazione le doglianze devono essere formulate su profili di violazione di legge o vizio motivazionale concreto: le rimostranze meramente rivendicative della rivalutazione del fatto non sono ammissibili in sede di legittimità.

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