Cassazione Penale, Sentenza n. 6735/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari: il ricorrente lamentava vizio di motivazione perché il giudice di merito, nel rigettare la richiesta di revoca o sostituzione della misura, aveva considerato solo precedenti, decorso del tempo e condizioni di salute, senza esaminare il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti notificato nel corso del giudizio che indicava il termine di fine pena 08/05/2025; secondo il ricorrente tale elemento avrebbe influito sul giudizio prognostico circa il pericolo di reiterazione e sulla proporzionalità della misura cautelare
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che l'omesso esame esplicito del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti non costituisce vizio idoneo a determinare l'annullamento, poiché quella circostanza non mutava in modo significativo gli elementi gia considerati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice non è tenuto a discutere ogni singola deduzione se la motivazione complessiva mostra chiaramente le ragioni del convincimento; ha confermato la validità della valutazione del giudice a quo, ancorata a circostanze di fatto (personalità negativa, dedizione a reati in materia di armi e stupefacenti) e conforme ai parametri di legge sulla valutazione del pericolo di reiterazione (art. 274/275 c.p.p.). Il ricorso è stato pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Riferimento procedurale alla modalità di trattazione del ricorso (criterio di trattazione ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020); segnalato come presidio procedurale e non come punto decisivo di merito
Usato per affermare che l'omesso esame di un motivo d'appello non costituisce automaticamente difetto di motivazione se quel motivo è implicitamente incompatibile con la struttura e l'impianto della decisione
Riferimento al parametro da considerare nella motivazione del provvedimento cautelare: il giudice deve indicare gli elementi che giustificano la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, ecc.)
Richiamato in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari: la lettura operata dalla Corte conferma che la valutazione rimane un giudizio di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato
Massime di principio
- Il giudice di merito non è tenuto a discutere espressamente ogni singola deduzione: è sufficiente una motivazione complessiva che renda chiaro l'iter logico-giuridico e che permetta di ritenere implicitamente disattese le argomentazioni incompatibili
- L'omessa menzione di un fatto processuale (es. esecuzione di pene concorrenti) non comporta automaticamente vizio se quel fatto non altera in modo significativo gli elementi gia valutati e la decisione è comunque ancorata a circostanze concrete e rilevanti
- Lo stato di detenzione o l'esistenza di pene concorrenti non escludono di per sé la configurabilità del pericolo di reiterazione o delle esigenze cautelari; occorre valutazione concreta e motivata delle circostanze che rendono possibile la reiterazione
- La valutazione delle esigenze cautelari è, in materia, un giudizio di merito: se la motivazione del giudice a quo è logica, dettagliata e priva di vizi giuridici, la Cassazione non procede a una rivalutazione del merito
- In situazioni analoghe è importante documentare concretamente come un elemento nuovo (es. termine di fine pena) incide sul rischio di reiterazione o sulla proporzionalità della misura, perché la mera presenza del titolo esecutivo non è automaticamente decisiva
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