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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della deliberazione dell’ASP di Catania n. 1842 del 4 dicembre 2024, pubblicata in pari data sul sito web dell’Amministrazione avente ad oggetto “Assunzione a tempo indeterminato ed ammissione procedure concorsuali riservate personale dirigenziale a seguito di procedure di stabilizzazione ex Leggi n. 234/2021 e n. 14/2023” e delle consequenziali lettere di notifica della suddetta deliberazione e dichiarazione ai fini dell’ammissione ai soggetti destinatari della procedura concorsuale riservata Dirigente Psicologo, per quanto di interesse della ricorrente; - dell’avviso per la ricognizione di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex art. 1 comma 268, lettera B, Legge n. 234/2021 e Legge n. 14/2023 prot. n. 165495 del 23 luglio 2024, nella parte in cui non è previsto il previo scorrimento della graduatoria della precedente procedura di stabilizzazione Dirigente Psicologo indetta dall’ASP di Catania con deliberazione n. 1769 del 23.11.2023 e per quanto di occorrenza; - del piano del fabbisogno del personale triennio 2024-2026 su dotazione organica 2022, allegato alla deliberazione n. 232 del 31.01.2024 e della stessa deliberazione nella parte in cui non è previsto il previo scorrimento della graduatoria della precedente procedura di stabilizzazione Dirigente Psicologo indetta dall’ASP di Catania con deliberazione n. 1769 del 23 novembre 2023 e per quanto di occorrenza; - della nota di riscontro emessa dall’ASP di Catania prot. n. 279522 del 19 dicembre 2024; - di ogni altro atto e/o documento, anche non conosciuto, antecedente e/o conseguente direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto con i provvedimenti impugnati che sia lesivo dei diritti e/o interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente e la conseguente condanna ex art. 30, comma 2, cpa, dell’ASP intimata all’assunzione diretta senza ulteriori procedure selettive della ricorrente, classificatasi settima idonea nella procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario dell’Area della Dirigenza Sanitaria del S.S.N. in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 1 comma 268, lett. b, della Legge n. 234/2021 e Legge n. 14/2023, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Psicologo, indetta dall’ASP di Catania con deliberazione n. 1769 del 23 novembre 2023.

Giustizia amministrativa202500243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che la rinuncia era stata confermata all’udienza pubblica e accettata dall’ASP, con accordo delle parti anche sulla compensazione delle spese. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati, né la domanda di accertamento del diritto all’assunzione e di condanna dell’amministrazione. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione dell'ASP di Catania relativa all’assunzione a tempo indeterminato e all’ammissione a procedure concorsuali riservate per personale dirigenziale, nonché atti presupposti e conseguenti

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’ASP di Catania n. 1842 del 4 dicembre 2024, l’avviso di ricognizione del personale avente i requisiti per la stabilizzazione, il piano triennale del fabbisogno del personale e la relativa deliberazione, nonché la nota di riscontro dell’ASP. Ha contestato, per quanto di interesse, la mancata previsione del previo scorrimento della graduatoria della precedente procedura di stabilizzazione per dirigente psicologo, nella quale si era classificata settima idonea per sei posti. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’assunzione diretta senza ulteriori procedure selettive e la condanna dell’ASP ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di essere stata assunta in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Sicilia – Catania; l’ASP ha accettato la rinuncia chiedendo, d’accordo con la ricorrente, la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La ricorrente aveva richiamato tale disposizione quale fondamento della domanda di condanna dell’amministrazione, ma il giudice non ha esaminato la domanda nel merito a seguito della rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, confermata in udienza e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio quando il giudice ne rilevi i presupposti.
  • In caso di rinuncia concordata dalle parti, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite secondo l’accordo processuale intervenuto.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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