Cassazione Penale, Ordinanza n. 05825/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, contestando la configurabilità del reato sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. In particolare, secondo la difesa, l'allontanamento dall'abitazione non sarebbe stato idoneo a integrare il fatto tipico perché di breve durata, circoscritto territorialmente e comunque sorretto da motivi e finalità che avrebbero dovuto escludere la responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la sentenza impugnata aveva già dato una motivazione logica sull'effettivo allontanamento dell'imputato dalla propria abitazione, circostanza sufficiente a integrare il reato di evasione. La brevità dell'allontanamento, il limitato ambito territoriale e le ragioni soggettive dell'allontanamento sono stati ritenuti irrilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
è richiamato come norma incriminatrice del reato di evasione; l'effettivo allontanamento dalla propria abitazione integra il fatto tipico, a prescindere dalla brevità dell'allontanamento e dalle sue finalità.
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di evasione, ai fini della configurabilità del fatto, rileva l'effettivo allontanamento del soggetto dal luogo in cui è ristretto, senza che abbiano decisivo rilievo la breve durata dell'allontanamento o la sua limitazione territoriale.
- Le motivazioni soggettive o le finalità dell'allontanamento non escludono, di per sé, la configurabilità del reato di evasione quando risulti integrato l'elemento oggettivo della sottrazione al vincolo custodiale.
- Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione su un punto già logicamente affrontato dal giudice di merito è inammissibile quando le doglianze si risolvano in una mera contestazione non idonea a superare la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05787/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05797/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05799/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05802/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05803/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05804/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →