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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05825/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, contestando la configurabilità del reato sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. In particolare, secondo la difesa, l'allontanamento dall'abitazione non sarebbe stato idoneo a integrare il fatto tipico perché di breve durata, circoscritto territorialmente e comunque sorretto da motivi e finalità che avrebbero dovuto escludere la responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la sentenza impugnata aveva già dato una motivazione logica sull'effettivo allontanamento dell'imputato dalla propria abitazione, circostanza sufficiente a integrare il reato di evasione. La brevità dell'allontanamento, il limitato ambito territoriale e le ragioni soggettive dell'allontanamento sono stati ritenuti irrilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    è richiamato come norma incriminatrice del reato di evasione; l'effettivo allontanamento dalla propria abitazione integra il fatto tipico, a prescindere dalla brevità dell'allontanamento e dalle sue finalità.

  • Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di evasione, ai fini della configurabilità del fatto, rileva l'effettivo allontanamento del soggetto dal luogo in cui è ristretto, senza che abbiano decisivo rilievo la breve durata dell'allontanamento o la sua limitazione territoriale.
  • Le motivazioni soggettive o le finalità dell'allontanamento non escludono, di per sé, la configurabilità del reato di evasione quando risulti integrato l'elemento oggettivo della sottrazione al vincolo custodiale.
  • Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione su un punto già logicamente affrontato dal giudice di merito è inammissibile quando le doglianze si risolvano in una mera contestazione non idonea a superare la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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