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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05025/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. Le controparti avevano accettato la rinuncia, e la Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sulla solidarietà delle consorziate e sull'interpretazione del richiamo contrattuale all'art. 156 del codice dei contratti pubblici.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione con patto di futura vendita avente ad oggetto un compendio immobiliare destinato a un programma industriale. Dopo il mancato pagamento di canoni e accessori da parte della società consortile conduttrice, il consorzio proprietario aveva ottenuto in primo grado una condanna della conduttrice al pagamento di oltre 2,8 milioni di euro. Il consorzio, però, sosteneva anche che le società di capitali consorziate dovessero rispondere in solido delle obbligazioni della società consortile, invocando l'art. 156 d.lgs. n. 163/2006 richiamato, in via analogica, dall'art. 16 del contratto. La Corte d'appello aveva escluso tale solidarietà, valorizzando la separazione patrimoniale tra società consortile e consorziate e interpretando il rinvio all'art. 156 come limitato alla nozione di società di progetto e, comunque, non estensibile ai canoni di locazione. Nel ricorso per cassazione il consorzio denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 156 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 184 d.lgs. n. 50/2016), in relazione all'art. 16 del contratto, nonché omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 156 d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato per analogia dalla clausola contrattuale; nei giudizi di merito è stato interpretato come riferito solo ai contratti di concessione e alla definizione della società di progetto, non come fonte di solidarietà delle società consorziate per i canoni di locazione.

  • art. 184 d.lgs. n. 50/2016

    Indicato come disposizione corrispondente alla precedente normativa sui contratti pubblici, citata dal ricorrente nel motivo di ricorso.

  • art. 16 del contratto di locazione

    Clausola che vietava la cessione del contratto ma consentiva, per analogia con la disciplina pubblicistica richiamata, la costituzione di una società di progetto per il subentro nel rapporto; nei gradi di merito non è stata ritenuta fonte di responsabilità solidale delle consorziate per i canoni.

  • art. 4 dello Statuto di Meccanica Ternana s.c.a.r.l.

    Richiamato nei giudizi di merito per affermare l'autonomia patrimoniale delle società aderenti al consorzio.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma sulla rinuncia al ricorso per cassazione, che ha determinato l'estinzione del giudizio a seguito dell'accettazione delle controparti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per dedurre omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio, senza pronuncia nel merito sulle censure proposte.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può regolare le spese disponendone la compensazione, ove ne ricorrano le condizioni processuali rappresentate dalle parti.
  • L'accertamento della solidarietà tra società consorziate e società consortile non può essere desunto automaticamente dalla clausola contrattuale che richiami, per analogia, una norma del codice dei contratti pubblici: occorre verificare se il rinvio sia meramente definitorio o anche integrativo e se la disciplina richiamata sia effettivamente applicabile al rapporto dedotto.
  • La separazione patrimoniale tra società consortile e singole società partecipanti resta regola generale; la deroga richiede un fondamento espresso o comunque inequivoco, non ricavabile in via estensiva da una previsione pensata per fattispecie pubblicistiche diverse.
  • Un rinvio contrattuale a norme del codice dei contratti pubblici può essere letto, in assenza di elementi ulteriori, come riferimento funzionale alla struttura organizzativa della società di progetto e non come automatica estensione di regole di responsabilità verso terzi.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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