Cassazione Civile, Ordinanza n. 04831/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un'avvocata, che aveva prestato attività difensiva d'ufficio in un procedimento penale in favore di un imputato risultato irreperibile, aveva ottenuto un decreto di liquidazione per euro 500 oltre accessori. In sede di opposizione chiedeva anche la liquidazione degli onorari relativi alla procedura monitoria necessaria per recuperare il compenso, nonché il rimborso delle spese documentate e delle spese generali forfettarie. Il tribunale rigettava l'opposizione ritenendo che il limite della somma liquidata nel decreto ingiuntivo non opposto nei confronti dell'assistito impedisse di riconoscere importi maggiori. Con il ricorso per cassazione la professionista denunciava violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002 e degli artt. 2 e 12 d.m. 55/2014, nullità per difetto assoluto di motivazione e omesso esame del provvedimento di liquidazione e della notula, sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto vale solo come prova dell'infruttuoso tentativo di recupero del credito e che i relativi costi devono essere autonomamente liquidati; inoltre contestava l'omessa liquidazione delle spese generali nella misura legale del 15%.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il richiamo del tribunale al giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto verso l'assistito, perché quel provvedimento rileva soltanto nei rapporti tra difensore e cliente e non vincola la liquidazione a carico dell'erario. Ha ribadito che, quando il difensore d'ufficio abbia inutilmente esperito la procedura monitoria per il recupero del compenso, i costi di tale procedura, comprese spese, diritti e onorari, devono essere rimborsati in sede di liquidazione giudiziale. Ha inoltre precisato che, in mancanza di una specifica statuizione sulla percentuale delle spese forfettarie, il provvedimento di liquidazione vale come titolo per il rimborso nella misura massima del 15%, salvo motivata riduzione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., riformando in parte il provvedimento del tribunale e riconoscendo ulteriori euro 250 per onorari del decreto ingiuntivo, euro 13,90 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In combinato con l'art. 116 consente la liquidazione a carico dell'erario dei compensi del difensore d'ufficio che abbia inutilmente tentato il recupero del credito.
I costi della procedura monitoria esperita per recuperare il compenso del difensore d'ufficio rientrano tra le somme rimborsabili dall'erario in sede di decreto di pagamento.
Richiamato dalla ricorrente per il rimborso delle spese generali forfettarie nella liquidazione dei compensi professionali.
Richiamato insieme all'art. 2 d.m. 55/2014 ai fini del riconoscimento delle spese generali e degli accessori.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro del denunciato vizio di motivazione della decisione impugnata.
Richiamato quale norma sulla motivazione della decisione, in relazione alla censura di motivazione incomprensibile.
Richiamato per articolare i motivi di ricorso ai nn. 3, 4 e 5.
Ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente attivato la procedura monitoria per il recupero del proprio compenso ha diritto alla liquidazione, a carico dell'erario, anche dei costi sostenuti per tale procedura, comprensivi di spese, diritti e onorari.
- Il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti dell'assistito non vincola il giudice che liquida i compensi nei confronti dello Stato: esso assume valore solo quale fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento del recupero del credito professionale.
- Se il provvedimento di liquidazione delle spese non contiene una statuizione espressa sulla percentuale delle spese forfettarie, il rimborso spetta nella misura massima ordinaria del 15%, salvo motivata riduzione.
- Quando la controversia è decisa sulla base di documenti già sufficienti e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e provvedere essa stessa nel merito ex art. 384 c.p.c.
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