Ordinanza n. 243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto la domanda di accertamento e declaratoria del silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio, accertando invece il silenzio-inadempimento comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR, contestando il rigetto della domanda diretta all’accertamento del silenzio assenso formatosi, secondo la prospettazione di parte, ai sensi dell’art. 35 della l. n. 47/1985 sull’istanza di condono edilizio. Dal testo emerge che il TAR aveva motivato sulla preclusione alla formazione del silenzio assenso in presenza di vincoli di inedificabilità. L’appellante ha inoltre subito, successivamente alla sentenza, provvedimenti comunali espressi di rigetto dell’istanza di condono e di demolizione dei manufatti, che non erano stati impugnati nel giudizio di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente un pregiudizio grave e irreparabile direttamente derivante dalla sentenza appellata, poiché la stessa sentenza aveva contestualmente accolto il ricorso quanto all’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di condono. L’eventuale pregiudizio per l’appellante deriva invece dai sopravvenuti provvedimenti comunali di rigetto del condono e di demolizione, autonomamente lesivi ma non impugnati nel giudizio di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata respinta per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
Invocato dall’appellante quale base normativa del silenzio assenso asseritamente formatosi sull’istanza di condono edilizio; l’ordinanza non riconosce la formazione del silenzio assenso.
Massime di principio
- La sospensione cautelare della sentenza appellata richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile causalmente riconducibile alla sentenza stessa; non è sufficiente allegare effetti lesivi derivanti da provvedimenti amministrativi sopravvenuti e autonomi.
- Quando il giudizio di primo grado abbia accolto una domanda di accertamento del silenzio-inadempimento dell’amministrazione, il rigetto della distinta domanda diretta a dichiarare la formazione del silenzio assenso non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile.
- I provvedimenti amministrativi sopravvenuti che respingono un’istanza e dispongono la demolizione costituiscono atti autonomamente lesivi e devono essere specificamente impugnati; la loro mancata impugnazione impedisce di utilizzarli, nel medesimo giudizio, quale fondamento della tutela cautelare contro la sentenza precedentemente resa.
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