Cassazione Penale, Sentenza n. 4644/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., perché durante il procedimento per estradizione non avrebbe potuto esercitare pienamente il diritto di difesa per assenza di adeguata assistenza linguistica. Si sosteneva che la traduzione della domanda giudiziale fosse ambigua e che il consenso all'estradizione in Svizzera fosse stato prestato in modo inconsapevole; si richiamava inoltre giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU e si chiedeva la nullità del consenso a regime intermedio ai sensi dell'art. 143
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che: a) all'udienza del 28 luglio 2023 l'estradando era stato regolarmente assistito da un interprete; b) l'interessato aveva compreso la domanda del giudice circa il contenuto e gli effetti del consenso, anche perché il giorno precedente gli era stata consegnata una "comunicazione scritta per l'arrestato" tradotta in lingua inglese che egli aveva dichiarato di conoscere; c) la visione della registrazione dell'udienza ha confermato l'assenza di vizi nel consenso. Inoltre la Corte ha osservato che l'eventuale vizio relativo al consenso doveva essere fatto valere davanti al Tribunale amministrativo regionale tramite impugnazione del decreto ministeriale di accoglimento dell'estradizione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sulla nullità a "regime intermedio" che tutela diritti processuali essenziali; la Corte ha interpretato che la nullità per mancanza di assistenza linguistica richiede una valutazione concreta e non sussiste quando risulti che l'estradando è stato effettivamente assistito da interprete e ha compreso l'atto
art. 24 Cost.
Principio di tutela del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che il diritto sia stato soddisfatto alla luce della presenza dell'interprete, dei documenti tradotti e della comprensione dimostrata dall'estradando
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo: la Corte ha valutato che non sussisteva violazione in presenza delle garanzie linguistiche accertate e della registrazione che comprovava la comprensione
art. 702, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'udienza delegata per l'estradizione; la Corte ha applicato correttamente le regole dell'udienza e valutato la regolarità dell'assistenza linguistica prestata in quella sede
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
Massime di principio
- La mancanza di assistenza linguistica può costituire vizio rilevante, ma la nullità non è automatica: va valutato concretamente se l'estradando abbia effettivamente avuto un interprete e se abbia compreso le domande e le conseguenze del proprio consenso
- Documenti scritti tradotti, dichiarazioni di conoscenza della lingua e registrazioni audio/video dell'udienza sono prove decisive per dimostrare la consapevolezza del consenso
- Se dopo il consenso viene adottato un provvedimento amministrativo (es. decreto del Ministro della Giustizia che concede l'estradizione), i vizi relativi al consenso vanno in genere impugnati mediante il rimedio amministrativo/giurisdizionale competente (es. TAR) e non sempre possono essere fatti valere direttamente con ricorso straordinario o in sede diversa
- Per ottenere l'annullamento per carenza di assistenza linguistica è opportuno sollevare immediatamente l'eccezione in udienza, acquisire e preservare la registrazione e ogni documento tradotto, nonché attestazioni sull'assenza o inadeguatezza dell'interprete
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; è quindi rilevante valutare la fondatezza probabile prima di proporre impugnazioni
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