Cassazione Penale, Ordinanza n. 11296/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti sono due: il primo lamenta che la sentenza di appello avrebbe erroneamente indicato una decisione assunta con trattazione scritta, mentre in realtà la causa sarebbe stata decisa all'esito di udienza partecipata su richiesta della difesa; il secondo contesta l'affermazione del dolo del reato di evasione, sostenendo che la Corte avrebbe male valutato i dati fattuali relativi alla condotta materiale, ritenuti dal ricorrente incompatibili con la configurabilità dell'elemento soggettivo del dolo generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non evidenziasse alcuna concreta lesione delle prerogative difensive, poiché dalla motivazione della sentenza impugnata risultava comunque che la Corte di appello aveva considerato le conclusioni svolte in udienza nell'interesse dell'imputato. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità perché mirava a rivalutare il giudizio di merito sul dolo dell'evasione, riproponendo censure sulla condotta materiale, irrilevanti rispetto all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, qualificato come dolo generico. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito, specialmente quando investano l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato senza indicare un vero vizio di legittimità.
- L'inesatta indicazione formale della modalità di trattazione del procedimento non comporta di per sé una violazione del diritto di difesa se dalla motivazione risulta che le conclusioni difensive sono state effettivamente considerate dal giudice.
- Per il reato di evasione, l'accertamento del dolo generico non può essere contestato limitandosi a richiamare circostanze materiali della condotta che non escludono, di per sé, la volontà di sottrarsi alla cautela o alla restrizione.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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