Cassazione Penale, Ordinanza n. 25663/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, deducendo tre motivi che, secondo la Corte, risultavano sostanzialmente identici a quelli già formulati con l'atto di appello, salvo variazioni lessicali. Il ricorso non si confrontava in modo critico con le argomentazioni poste a base della decisione di secondo grado, ma si limitava a riproporre censure generiche di asserita carenza o illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso riproduceva e reiterava le stesse doglianze già dedotte in appello e già motivatamente respinte, senza specifico confronto con la sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso e in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata solo se risulta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, anche con minime variazioni testuali, i motivi già dedotti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La mera allegazione di una generica carenza o illogicità della motivazione non è sufficiente a superare l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso non dipende da una causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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