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Ordinanza

Ordinanza n. 3098/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della nota di ENEL Italia Spa trasmessa il 24 marzo 2026, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 1 Pozzuoli “per l’affidamento dell’appalto lavori gestione utenza-Regione Campania – gara prj 116632 - CIG B65444217A per interventi sui gruppi di misura e contatori elettronici di energia elettrica installati presso la clientela di e-distribuzione spa e sulla rete BT di alimentazione nella Regione Campania”, della procedura indetta dalla medesima Enel Italia spa; b) del decreto di aggiudicazione del 24 marzo 2026, pubblicato sulla piattaforma informatica WeBUY utilizzata per l’espletamento della procedura con il quale la SA ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 1 Pozzuoli dell’appalto lavori gestione utenza-Regione Campania in favore di Ener services Gas S.r.l.; c) qualora non coincidente con la comunicazione di cui sub a) e sub b), del provvedimento di data ed estremi sconosciuti, con cui Enel Italia spa ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 1 Pozzuoli alla Ener Services Gas srl della medesima procedura selettiva; d) di tutti i verbali delle sedute private della commissione di gara laddove la Commissione di gara ha proceduto alla verifica delle buste amministrative presentate dagli operatori economici concorrenti nella parte in cui nulla non è stato rilevato in ordine all’affidabilità della Ener services Gas srl, aggiudicatario del Lotto 1 Pozzuoli- e quest’ultimo ammesso alle successive fasi della procedura; e) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguenziale e comunque connessi, inclusi, ove necessario e per quanto di ragione, rispetto a quelli indicati; f) della nota di ENEL Italia Spa trasmessa il 24 marzo 2026, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 5 Napoli “per l’affidamento dell’appalto lavori gestione utenza-Regione Campania – gara prj 116632 - CIG B6544464C6, per interventi sui gruppi di misura e contatori elettronici di energia elettrica installati presso la clientela di e-distribuzione spa e sulla rete BT di alimentazione nella Regione Campania”, della procedura indetta dalla medesima Enel Italia spa; g) del decreto di aggiudicazione del 24 marzo 2026, pubblicato sulla piattaforma informatica WeBUY utilizzata per l’espletamento della procedura con il quale la SA ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 5 Napoli dell’appalto aperto lavori gestione utenza-Regione Campania in favore di Ener services Gas srl; h) qualora non coincidente con la comunicazione di cui sub f) e sub g), del provvedimento di data ed estremi sconosciuti, con cui Enel Italia Spa ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 5 Napoli alla Ener services Gas srl della medesima procedura selettiva; i) di tutti i verbali delle sedute private della commissione di gara laddove la Commissione di gara ha proceduto alla verifica delle buste amministrative presentate dagli operatori economici concorrenti nella parte in cui nulla non è stato rilevato in ordine all’affidabilità della Ener Services Gas srl, aggiudicatario del Lotto 5 Napoli - e quest’ultimo ammesso alle successive fasi della procedura; l) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguenziale e comunque connessi, inclusi, ove necessario e per quanto di ragione, rispetto a quelli indicati;

Giustizia amministrativa202605285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazioni del 24 marzo 2026 dei lotti 1 Pozzuoli e 5 Napoli in favore dell'impresa aggiudicataria, nonché gli atti di ammissione e i verbali di gara relativi alla verifica dei requisiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le aggiudicazioni dei lotti 1 e 5 di una procedura negoziata con sistema di qualificazione indetta per interventi sui gruppi di misura e sui contatori elettronici nella Regione Campania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto che l'impresa aggiudicataria avrebbe omesso di dichiarare nel DGUE un grave illecito professionale, consistente nella risoluzione per inadempimento, disposta con delibera del 7 febbraio 2025, di un contratto stipulato tra la mandataria di un RTI del quale l'aggiudicataria faceva parte e una società affidataria del servizio di lettura dei misuratori idrici. A seguito dell'istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente il 31 marzo 2026, la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'atto interno sulle cause di esclusione dall'Albo Fornitori, adottato ai sensi dell'art. 169 del medesimo decreto.

La decisione

Nel corso del giudizio la stazione appaltante, all'esito della rivalutazione, ha adottato il 7 maggio 2026 un nuovo provvedimento con cui ha confermato l'aggiudicazione in favore dell'impresa aggiudicataria, ritenendo insussistenti cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'atto interno applicabile. Il TAR ha rilevato che tale provvedimento sopravvenuto non era stato impugnato e superava, quanto al contenuto, le originarie aggiudicazioni oggetto della domanda cautelare. Ha quindi dichiarato improcedibile la domanda di sospensione, senza esaminare nel merito la sussistenza del grave illecito professionale. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso al 15 luglio 2026 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare, considerando che la nuova verifica dei requisiti era stata attivata dalla segnalazione della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare, ma dichiarata improcedibile per la sopravvenuta adozione di un provvedimento che ha superato gli atti originariamente impugnati.

  • artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023

    La stazione appaltante li ha applicati nella rivalutazione del possesso dei requisiti generali e dell'eventuale sussistenza di cause di esclusione dell'aggiudicataria.

  • art. 169 d.lgs. n. 36/2023

    È richiamato quale base normativa dell'atto interno di Enel relativo alle cause di esclusione dall'Albo Fornitori.

Massime di principio

  • La domanda cautelare relativa a un provvedimento di gara diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, la stazione appaltante adotta un nuovo provvedimento non impugnato che supera nel contenuto l'atto originariamente contestato.
  • La sopravvenuta rivalutazione dei requisiti generali dell'aggiudicatario non determina automaticamente l'esame cautelare dell'originaria contestazione, se il nuovo provvedimento sostitutivo o confermativo non è stato impugnato e la domanda cautelare è riferita agli atti precedenti.
  • La segnalazione del concorrente che induce la stazione appaltante a svolgere una nuova verifica dei requisiti può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare, anche quando la domanda cautelare viene dichiarata improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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