Cassazione Civile, Ordinanza n. 02729/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
Un ingegnere impugnava dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri l'elezione del Consiglio territoriale di Isernia per il quadriennio 2021-2025. La sua candidatura era stata inizialmente ammessa; dopo la proclamazione degli eletti, la Commissione elettorale aveva verificato le dichiarazioni rese e, ritenendole infedeli, lo aveva dichiarato ineleggibile e sostituito con il primo dei non eletti, perché aveva già ricoperto la carica per tre mandati consecutivi (2009-2013, 2013-2017 e 2017-2021, quest'ultimo svolto solo in parte per effetto di precedente declaratoria di ineleggibilità). Il ricorrente sosteneva: 1) che la Commissione non poteva operare un controllo postumo sulla candidabilità/ineleggibilità, essendo il solo momento consentito quello della presentazione delle candidature; 2) che la nomina di alcuni membri della Commissione era viziata da conflitto di interessi e violazione dell'imparzialità; 3) che la declaratoria di ineleggibilità con effetti ex tunc rendeva non computabile il mandato parzialmente svolto nel quadriennio 2017-2021, con conseguente insussistenza del superamento del limite dei mandati consecutivi. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva rigettato il reclamo; il ricorrente chiedeva in Cassazione la riforma di tale decisione.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato della Commissione elettorale e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri: l'art. 4 del regolamento elettorale distingue una prima fase di ammissione delle candidature, limitata al riscontro della presenza delle dichiarazioni richieste, e una seconda fase, successiva alla proclamazione, di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese; in quest'ultima sede la Commissione può dichiarare l'ineleggibilità del candidato e sostituirlo con il primo dei non eletti. Quanto al merito, la Corte ha confermato che, ai fini del limite dei tre mandati consecutivi previsto per gli ingegneri, vanno computati anche i mandati solo parzialmente svolti, poiché il divieto è personale e l'eventuale invalidità originaria dell'elezione del singolo non travolge il risultato complessivo della tornata elettorale. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure su incompatibilità e conflitto di interessi dei componenti della Commissione, rilevando che si trattava in sostanza di contestazioni fattuali non dedotte nei limiti del vizio di motivazione e che non era dimostrata l'incidenza concreta delle asserite incompatibilità sull'esito della delibera. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle controparti intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 4 del Regolamento C.N.I. adottato con delibera dell'8 gennaio 2021
la Commissione elettorale acquisisce, ai fini dell'ammissibilità, la dichiarazione del candidato; poi, nei dieci giorni successivi alla proclamazione, verifica la veridicità della dichiarazione e, se infedele, dichiara l'ineleggibilità e sostituisce il candidato con il primo dei non eletti
art. 2, comma 4-septies, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 conv. in l. 26 febbraio 2011, n. 10
limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi
il limite dei mandati consecutivi si applica anche agli organi professionali interessati e i mandati non sono frazionabili in base alla durata effettiva della permanenza in carica
art. 2, comma 4, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169
durata della carica e rieleggibilità dei consiglieri
il divieto di essere eletti per più di due volte consecutive va riferito alla storia elettorale del candidato e ai mandati effettivamente conseguiti, anche se poi interrotti o dichiarati invalidi
art. 3, commi 11 e 12, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169
l'elettore vota tra coloro che si sono candidati
l'ineleggibilità di un candidato incide solo sulla sua elezione personale e non sull'intera tornata elettorale
richiamato per un principio di diritto già enunciato in tema di ordinamenti professionali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il ricorso non denunciava, nei limiti consentiti, un vizio motivazionale sulle questioni fattuali relative al conflitto di interessi
art. 97 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente quale parametro di imparzialità e buon andamento, ma non ritenuto violato
art. 51 Cost.
la disciplina del divieto di mandati consecutivi tutela l'eguaglianza sostanziale nell'accesso alle cariche elettive e il fisiologico ricambio rappresentativo
art. 14 preleggi
esclude l'applicazione analogica di norme speciali a casi non previsti
Massime di principio
- Nelle procedure elettorali degli ordini professionali, la disciplina può distinguere tra verifica formale di ammissibilità della candidatura e successiva verifica sostanziale della veridicità delle dichiarazioni del candidato; la Commissione può dichiarare l'ineleggibilità solo nella seconda fase, nei termini previsti dal regolamento.
- Il divieto di rieleggibilità oltre un certo numero di mandati consecutivi si computa sulla base dei mandati storicamente conseguiti, anche se uno di essi sia stato svolto solo in parte o sia stato poi dichiarato invalido; il mandato parzialmente svolto non è neutralizzato dalla successiva declaratoria di ineleggibilità.
- L'eventuale ineleggibilità del singolo eletto non travolge l'intera tornata elettorale, ma produce solo l'invalidità personale della sua elezione e la sua sostituzione con il primo dei non eletti, se il sistema elettorale lo prevede.
- In cassazione, una censura formalmente proposta come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; le doglianze su conflitto di interessi e incompatibilità, se dipendono da accertamenti fattuali, richiedono specifiche censure nei limiti del vizio motivazionale.
- Le norme speciali in materia di elezioni degli ordini professionali non sono suscettibili di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti.
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