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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16291/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha annullato la misura cautelare della custodia domiciliare limitatamente al capo 3) relativo al furto aggravato di una bicicletta elettrica (art. 110, 624-bis c.p., in relazione all'art. 625 n.2 c.p.). Il ricorrente censura la motivazione del Tribunale come manifestamente illogica perché avrebbe erroneamente ritenuto che l'indagato non fosse consapevole che la bicicletta fosse di proprietà della sorella del complice; a giudizio del PM, le circostanze del fatto (furto notturno, scasso della saracinesca e danneggiamento della centralina del box di un terzo) rendevano invece incompatibile tale conclusione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una diversa valutazione delle circostanze e della credibilità delle dichiarazioni, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale di merito aveva fornito motivazioni adeguate: nel capo 1) aveva ritenuto non credibile la versione dell'indagato sulla base dell'insorgenza di elementi contrastanti con la p.o., mentre nel capo 3) aveva lasciato spazio al dubbio circa la consapevolezza dell'indagato rispetto all'intenzione del complice di appropriarsi del bene, non potendo ricavarne con assoluta certezza la sua consapevolezza

Norme richiamate

  • codice penale

    art. 110; art. 624-bis, primo e terzo comma; art. 625, n.2

    I reati contestati sono indicati per delimitare l'oggetto della misura cautelare e l'accertamento della consapevolezza dell'indagato rispetto all'altrui intenzione di appropriarsi del bene. La Corte non entra nel merito della responsabilità ma prende atto che la valutazione della consapevolezza è questione di fatto rimessa al giudice di merito

  • codice di procedura penale

    artt. 311 e 606, comma 1, lett. e)

    Norme relative al ricorso per cassazione del Pubblico Ministero contro le decisioni sul riesame delle misure cautelari; la Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione, che non consente una nuova valutazione di merito degli elementi probatori

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è inammissibile se il ricorso mira a ottenere una diversa valutazione delle prove e della credibilità, operazione riservata al giudice di merito
  • In sede di legittimità è possibile verificare solo l'adeguatezza logica e la completezza della motivazione, non ri-valutare i fatti concreti
  • Il giudice del riesame può graduare la credibilità delle dichiarazioni in relazione a singoli capi di imputazione: valutazioni differenti tra capi diversi non sono per sé indice di contraddittorietà se adeguatamente motivate
  • Quando la motivazione del giudice di merito lascia spazio al dubbio ragionevole sulla consapevolezza dell'indagato, la misura cautelare può essere annullata anche se permangono indizi di responsabilità generali
  • Il PM deve censurare in cassazione profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione autonoma e dimostrabile, non solo proporre una diversa ricostruzione dei fatti

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