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Ordinanza

Ordinanza n. 6931/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1318/2024 pubbl. il 10/07/2024 RG n. 1572/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1318/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'azione di ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre considerato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede del TAR con capoluogo e la sezione staccata.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio con sede in Latina, ritenuta competente in quanto il Tribunale di Frosinone rientra nella relativa circoscrizione. Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi alla sede competente nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese di lite è stata rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    La competenza per il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR situata nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce alla competenza della sezione staccata di Latina.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Individua i termini per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per conseguire l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
  • Quando la controversia rientra nella competenza di una sezione staccata del TAR, la sede del capoluogo deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare alla sezione competente, davanti alla quale il giudizio può essere riassunto nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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