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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24427/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di rapina, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, assumendo un'erronea valutazione delle prove e chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti; 2) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato mediante destrezza; 3) eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto alla vicenda. La Corte rileva che tutti i motivi ripropongono censure già formulate in appello e non contengono una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non specifici e solo apparenti i motivi, perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità; in particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva già motivato in modo congruo sulla piena integrazione della rapina, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto e sulla determinazione della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per ribadire che la determinazione della pena deve essere effettuata valutando gravità del fatto e personalità del reo.

  • art. 628 c.p.

    La fattispecie contestata e confermata in appello è la rapina.

  • art. 624-bis c.p.

    Evocato dal ricorrente come ipotesi alternativa di riqualificazione dei fatti in furto aggravato da destrezza, ma escluso dalla Corte di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito né una nuova lettura delle prove, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate contro la sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione, è inammissibile.
  • La riqualificazione del fatto in un reato meno grave non può essere ottenuta in cassazione mediante una diversa ricostruzione dei fatti, se il giudice di merito ha già motivato in modo congruo sulla qualificazione giuridica della condotta.
  • La determinazione della pena, compresa la pena-base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo se la motivazione risulta mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Ai fini del giudizio di commisurazione della pena possono essere valorizzati la gravità concreta della condotta, il valore economico del bene oggetto di aggressione e i precedenti penali dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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