Cassazione Penale, Sentenza n. 665/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze con tre motivi: 1) (per Martina e Manuel) reformatio in peius - la Corte d'appello avrebbe aumentato la pena da 6 a 10 mesi nonostante mancasse impugnazione della parte pubblica, violando l'art. 597 c.p.p.; 2) (per tutti) vizio di motivazione e violazione dell'art. 217 legge fallimentare, sostenendo che la responsabilità per vizi della contabilità non poteva essere ascritta a soggetti non amministratori al momento del fallimento; 3) (per Valter) contraddittorietà della motivazione sulla durata della carica di amministratore della MVM (date discordanti: fino al 2002 oppure fino al 2012), vizio che inciderebbe sulla riconducibilità soggettiva del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato: - il secondo motivo (art. 217 legge fall.) inammissibile perché infondato: la responsabilità per vizi originari della tenuta della contabilità si ascrive a chi era amministratore nel periodo cui si riferiscono gli errori/omissioni; - il primo motivo sul divieto di reformatio in peius è fondato parzialmente: per Martina la prescrizione del reato relativo al capo A) era già maturata (fallimento MVM 10/04/2013; termine massimo estinzione scaduto 10/10/2020), con conseguente annullamento senza rinvio per estinzione; per Manuel il reato relativo al capo B) non era prescritto (fallimento VIRM 09/04/2014) pertanto la Corte ha annullato senza rinvio solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha rettificato la pena riducendola a 6 mesi (art. 620 c.p.p.); il ricorso di Rossi Manuel è dichiarato inammissibile per ciò che resta; - il terzo motivo (contraddittorietà sulle date della carica di Valter) non è manifestamente infondato, ma la presenza della causa di estinzione (prescrizione) ha comportato l'annullamento senza rinvio per il capo A) nei confronti di Valter e Martina; non si è pronunciato un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. perché gli atti non contenevano evidenze tali da escludere il fatto in modo assoluto.
Norme richiamate
Proibizione di una reformatio in peius: la Corte d'appello non può aggravare la posizione sanzionatoria degli imputati se l'aumento avviene senza impugnazione da parte della pubblica accusa; l'aumento da 6 a 10 mesi è stato ritenuto illegittimo.
La Corte ha ritenuto infondato il rilievo che l'amministratore debba essere quello in carica al momento della dichiarazione di fallimento: per vizi originari della contabilità risponde l'amministratore che esercitava la funzione nel periodo cui si riferiscono omissioni/irregolarità, indipendentemente dal subentro successivo.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità, in sede di annullamento senza rinvio e quando possibile, di rettificare il trattamento sanzionatorio: la pena è stata rideterminata dalla Corte in mesi sei per Rossi Manuel.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
L'assoluzione per estinzione del reato è possibile solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente incontestabile l'assenza del fatto o della responsabilità; nel caso di specie non sussistevano elementi tali da imporre un proscioglimento ex art. 129, comma 2.
Massime di principio
- La Corte di cassazione rafforza il divieto di reformatio in peius: se la pubblica accusa non impugna, il giudice d'appello non può aggravare la pena rispetto al primo grado.
- La responsabilità per vizi originari della tenuta della contabilità è riferita all'amministratore che era in carica nel periodo cui si riferiscono gli errori o le omissioni, anche se al momento della dichiarazione di fallimento è subentrato un altro amministratore.
- Quando la sentenza impugnata presenta contraddizioni di fatto rilevanti (es. date di durata della carica), ciò può legittimare censura in Cassazione; tuttavia, se nel frattempo è maturata una causa di estinzione del reato, l'annullamento può essere disposto senza rinvio ed il giudizio di merito non viene rinnovato.
- La Corte può rettificare il trattamento sanzionatorio in sede di annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. quando l'aumento in appello sia illegittimo.
- L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è eccezionale e richiede che dagli atti emerga in modo incontrovertibile l'assenza del fatto o della responsabilità; dubbi di fatto non consentono il proscioglimento automatico.
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