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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 665/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze con tre motivi: 1) (per Martina e Manuel) reformatio in peius - la Corte d'appello avrebbe aumentato la pena da 6 a 10 mesi nonostante mancasse impugnazione della parte pubblica, violando l'art. 597 c.p.p.; 2) (per tutti) vizio di motivazione e violazione dell'art. 217 legge fallimentare, sostenendo che la responsabilità per vizi della contabilità non poteva essere ascritta a soggetti non amministratori al momento del fallimento; 3) (per Valter) contraddittorietà della motivazione sulla durata della carica di amministratore della MVM (date discordanti: fino al 2002 oppure fino al 2012), vizio che inciderebbe sulla riconducibilità soggettiva del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato: - il secondo motivo (art. 217 legge fall.) inammissibile perché infondato: la responsabilità per vizi originari della tenuta della contabilità si ascrive a chi era amministratore nel periodo cui si riferiscono gli errori/omissioni; - il primo motivo sul divieto di reformatio in peius è fondato parzialmente: per Martina la prescrizione del reato relativo al capo A) era già maturata (fallimento MVM 10/04/2013; termine massimo estinzione scaduto 10/10/2020), con conseguente annullamento senza rinvio per estinzione; per Manuel il reato relativo al capo B) non era prescritto (fallimento VIRM 09/04/2014) pertanto la Corte ha annullato senza rinvio solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha rettificato la pena riducendola a 6 mesi (art. 620 c.p.p.); il ricorso di Rossi Manuel è dichiarato inammissibile per ciò che resta; - il terzo motivo (contraddittorietà sulle date della carica di Valter) non è manifestamente infondato, ma la presenza della causa di estinzione (prescrizione) ha comportato l'annullamento senza rinvio per il capo A) nei confronti di Valter e Martina; non si è pronunciato un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. perché gli atti non contenevano evidenze tali da escludere il fatto in modo assoluto.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Proibizione di una reformatio in peius: la Corte d'appello non può aggravare la posizione sanzionatoria degli imputati se l'aumento avviene senza impugnazione da parte della pubblica accusa; l'aumento da 6 a 10 mesi è stato ritenuto illegittimo.

  • art. 217 legge fallimentare

    La Corte ha ritenuto infondato il rilievo che l'amministratore debba essere quello in carica al momento della dichiarazione di fallimento: per vizi originari della contabilità risponde l'amministratore che esercitava la funzione nel periodo cui si riferiscono omissioni/irregolarità, indipendentemente dal subentro successivo.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità, in sede di annullamento senza rinvio e quando possibile, di rettificare il trattamento sanzionatorio: la pena è stata rideterminata dalla Corte in mesi sei per Rossi Manuel.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    L'assoluzione per estinzione del reato è possibile solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente incontestabile l'assenza del fatto o della responsabilità; nel caso di specie non sussistevano elementi tali da imporre un proscioglimento ex art. 129, comma 2.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione rafforza il divieto di reformatio in peius: se la pubblica accusa non impugna, il giudice d'appello non può aggravare la pena rispetto al primo grado.
  • La responsabilità per vizi originari della tenuta della contabilità è riferita all'amministratore che era in carica nel periodo cui si riferiscono gli errori o le omissioni, anche se al momento della dichiarazione di fallimento è subentrato un altro amministratore.
  • Quando la sentenza impugnata presenta contraddizioni di fatto rilevanti (es. date di durata della carica), ciò può legittimare censura in Cassazione; tuttavia, se nel frattempo è maturata una causa di estinzione del reato, l'annullamento può essere disposto senza rinvio ed il giudizio di merito non viene rinnovato.
  • La Corte può rettificare il trattamento sanzionatorio in sede di annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. quando l'aumento in appello sia illegittimo.
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è eccezionale e richiede che dagli atti emerga in modo incontrovertibile l'assenza del fatto o della responsabilità; dubbi di fatto non consentono il proscioglimento automatico.

Testo integrale

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