Sentenza del 08/03/2018 n. 987 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Notifica a società cancella dal registro imprese - Art. 28 comma 4 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - Norma procedurale - Legittimità accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese, sostenendo che l'estinzione prevista dall'art. 2495 c.c. impedisse all'Amministrazione di compiere validamente atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione nei confronti della società. La questione riguardava inoltre l'applicabilità temporale dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 alle società già cancellate, o che avevano già richiesto la cancellazione, prima dell'entrata in vigore della norma.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento, poiché l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 stabilisce che, ai soli fini degli atti tributari e contributivi indicati dalla norma, l'estinzione della società produce effetti dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Tale disposizione ha natura procedurale e non sostanziale; pertanto, si applica anche alle attività di controllo fiscale relative a società che avevano già richiesto o ottenuto la cancellazione prima dell'entrata in vigore del decreto.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La norma è stata interpretata come disposizione procedurale, volta a mantenere per cinque anni la validità e l'efficacia degli atti fiscali e contributivi nei confronti della società cancellata. Proprio per la sua natura procedurale, essa si applica anche alle società cancellate, o che avevano richiesto la cancellazione, prima della sua entrata in vigore.
Disciplina l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese. Ai fini tributari e contributivi, tuttavia, l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 differisce per cinque anni gli effetti dell'estinzione relativamente agli atti indicati dalla norma.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non impedisce automaticamente all'Amministrazione finanziaria di notificare o compiere atti di accertamento, contenzioso e riscossione entro i cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
- La disciplina quinquennale dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 è considerata procedurale e, in linea generale, può applicarsi anche a società cancellate prima dell'entrata in vigore della norma.
- La cancellazione dal Registro delle imprese non elimina, nei rapporti tributari, la possibilità di contestare obblighi fiscali pregressi né rende automaticamente invalido un accertamento notificato nel periodo quinquennale.
- In una situazione analoga occorre verificare la data della richiesta di cancellazione, la data dell'atto fiscale, il rispetto del termine quinquennale e le modalità concrete di notifica agli ex rappresentanti, liquidatori o soci.
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