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Sentenza

Sentenza del 08/03/2018 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Firenze

Processo tributario - Costituzione telematica - Validità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012, dell'importo complessivo di 1.376 euro. Ha contestato la validità della costituzione telematica del Comune in un giudizio instaurato in modalità cartacea, il difetto di motivazione dell'avviso e l'assoggettamento a IMU dei terreni, sostenendo che fossero destinati ad attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e che l'esenzione dovesse applicarsi anche se la conduzione agricola era svolta da un affittuario anziché direttamente dal proprietario.

La decisione

La Commissione ha respinto tutte le contestazioni. Ha ritenuto pienamente valida la costituzione telematica del Comune anche in un giudizio originariamente instaurato in forma tradizionale, in applicazione del principio di equivalenza tra atto cartaceo e atto digitale. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, poiché indicava gli elementi del tributo e la ragione della pretesa, ossia la mancata conduzione agricola diretta da parte del proprietario. Nel merito, ha stabilito che le agevolazioni e l'esenzione IMU per i terreni agricoli spettano, nei casi previsti dalla legge, al coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo professionale che conduca direttamente il fondo, non al semplice proprietario che lo abbia concesso in affitto. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento di 600 euro di spese di causa, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lettera c)

    Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

    La destinazione agricola del terreno, da sola, non è sufficiente a garantire l'agevolazione: devono ricorrere anche le ulteriori condizioni previste dalla disciplina, tra cui, nei casi esaminati, la conduzione diretta da parte del contribuente qualificato.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 3, comma 1

    Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

    Il proprietario è il soggetto passivo dell'imposta, anche quando il terreno sia materialmente utilizzato da un terzo mediante contratto di affitto.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 9

    Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti.

    Il beneficio fiscale richiede non solo il possesso del terreno e la qualifica agricola, ma anche la conduzione diretta del fondo da parte del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lettera h)

    Esenzione dall'imposta per i terreni agricoli ricadenti nelle zone montane o di collina.

    L'esenzione è stata interpretata restrittivamente e collegata alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa, senza possibilità di estenderla al semplice proprietario non agricolo.

  • D.Lgs. n. 23/2011, art. 8, comma 2

    Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

    L'IMU è un tributo patrimoniale fondato sul possesso dell'immobile; il proprietario che percepisce un canone di locazione resta soggetto all'imposizione salvo una specifica esenzione applicabile.

  • D.L. n. 201/2011, art. 13, commi 5 e 8-bis, convertito dalla legge n. 214/2011

    La disciplina IMU del 2012 prevedeva specifici vantaggi per terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

  • Cassazione tributaria, ordinanza n. 11979 del 12 maggio 2017

    Perché un fondo possa beneficiare dei criteri agevolati è necessaria, oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente.

    La conduzione da parte di un locatario o affittuario non consente al proprietario non coltivatore diretto o non imprenditore agricolo professionale di beneficiare dell'agevolazione.

  • Cassazione tributaria, sentenze n. 10144/2010 e n. 4093/2015

    La mera destinazione agricola dell'area non basta: occorrono le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge, inclusa la conduzione diretta nei casi considerati.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il deposito telematico di un atto da parte dell'ente pubblico può essere ritenuto valido anche se il giudizio è stato inizialmente introdotto in modalità cartacea, in applicazione del principio di equivalenza tra documento digitale e documento tradizionale.
  • Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di individuare il tributo richiesto, l'immobile interessato, gli elementi dell'imposizione e la ragione del diniego dell'agevolazione; il fatto che il contribuente abbia contestato proprio tale ragione può dimostrare che l'ha compresa.
  • Per le esenzioni e agevolazioni tributarie agricole non è generalmente sufficiente che il terreno sia utilizzato materialmente per attività agricola: occorre verificare anche la qualifica del proprietario o possessore e la conduzione diretta del fondo, quando richiesta dalla norma.
  • Il proprietario che concede il terreno in affitto a un imprenditore agricolo non acquisisce automaticamente il diritto alle agevolazioni spettanti al soggetto che conduce professionalmente il fondo.
  • Le esenzioni fiscali, in quanto deroghe al principio generale di imposizione, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente previste dalla legge.
  • La percezione di un canone di affitto evidenzia una rendita patrimoniale del proprietario, distinta dall'esercizio diretto dell'attività agricola, e non comporta di per sé l'esenzione dall'imposta.

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