Sentenza del 08/03/2018 n. 127 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRPEF - Omessa compilazione quadro RW - Rimborso euro ritenuta - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso o di riconoscimento del credito d'imposta è stata respinta. La mancata dichiarazione dei redditi esteri e l'assenza dell'autorizzazione alla comunicazione dei capitali hanno impedito di beneficiare del trattamento fiscale previsto per evitare la doppia imposizione. La ritenuta subita in Svizzera non è stata quindi riconosciuta come credito d'imposta rimborsabile in Italia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del credito d'imposta corrispondente alla ritenuta applicata dalla banca svizzera sui redditi di capitale esteri. Il contribuente, tuttavia, non aveva indicato nella dichiarazione dei redditi i redditi prodotti all'estero e non aveva autorizzato l'agente pagatore svizzero a comunicare allo Stato italiano l'esistenza dei capitali detenuti in Svizzera.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento in Italia di un credito d'imposta relativo a ritenute subite all'estero, il contribuente deve dichiarare correttamente i redditi esteri e rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale applicabili.
- La mancata compilazione del quadro RW può compromettere il riconoscimento dei benefici fiscali collegati a investimenti e attività finanziarie detenuti all'estero.
- Quando il regime fiscale richiede una comunicazione o un'autorizzazione dell'intermediario estero alle autorità italiane, l'omissione di tale adempimento può impedire il riconoscimento del credito o del rimborso.
- La ritenuta applicata da una banca estera non dà automaticamente diritto a un credito d'imposta in Italia: è necessario dimostrare il reddito estero, la ritenuta effettivamente subita e la corretta inclusione del reddito nella dichiarazione italiana.
- Gli adempimenti dichiarativi e informativi relativi a patrimoni esteri hanno rilevanza sostanziale e non sono necessariamente sanabili, ai fini del credito d'imposta, mediante una richiesta di rimborso presentata successivamente.
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