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Sentenza

Sentenza del 08/03/2018 n. 52 - Corte Costituzionale

Contenzioso - Commissioni tributarie - artt. 17 ( della legge della Regione Campania n. 15 /2005) e 19 ( della legge della Regione Campania n. 1/2008) - Ricorso della Commissione tributaria provinciale di Napoli - Contributo su autorizzazioni estrattive - Natura tributaria- Esclusione -.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare di autorizzazioni per attività estrattiva, ha impugnato la richiesta regionale di pagamento dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale Campania n. 15/2005 e dall'art. 19 della legge regionale Campania n. 1/2008, relativi rispettivamente al materiale estratto e al contributo ambientale. Ha contestato, tra l'altro, la debenza delle somme, le modalità di determinazione del contributo e la legittimità costituzionale delle norme, ritenendo che istituissero tributi regionali senza adeguata disciplina statale di coordinamento e in violazione degli artt. 3, 23, 41, 117 e 119 Cost. La questione centrale esaminata dalla Corte costituzionale è stata però la qualificazione del prelievo: tributario oppure corrispettivo/contributo di natura non tributaria.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. La Commissione tributaria rimettente non aveva adeguatamente motivato perché i contributi avessero natura tributaria, nonostante tale qualificazione fosse controversa e la giurisprudenza prevalente tendesse a escluderla per prelievi analoghi. Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare e illustrare la sussistenza degli elementi tipici del tributo: definitiva decurtazione patrimoniale, assenza di un rapporto sinallagmatico e destinazione delle risorse al finanziamento di pubbliche spese. La Corte non ha quindi deciso nel merito se le norme regionali fossero costituzionalmente legittime, né ha annullato i contributi. Ha inoltre evidenziato che, secondo la prevalente giurisprudenza, le controversie relative a contributi analoghi non appartengono alla giurisdizione tributaria, ma a quella del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • Art. 17 della legge regionale Campania 11 agosto 2005, n. 15

    Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava [...] è tenuto a versare alla Regione Campania [...] un contributo annuo di Euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto.

    Prevede un contributo annuale parametrato al volume di materiale estratto a carico dei titolari di autorizzazioni e concessioni per attività di cava.

  • Art. 19 della legge regionale Campania 30 gennaio 2008, n. 1

    I titolari di autorizzazioni estrattive sono tenuti annualmente [...] al pagamento alla Regione Campania di un contributo ambientale.

    Introduce un ulteriore contributo ambientale, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale sulle cave e dall'art. 17 della legge regionale n. 15/2005.

  • Art. 18 della legge regionale Campania 13 dicembre 1985, n. 54

    Prevede un contributo collegato all'attività di coltivazione di cave e torbiere, richiamato dalle disposizioni censurate. La sua natura non tributaria è stata ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa rilevante ai fini dell'individuazione della giurisdizione del giudice ordinario.

  • Art. 3 della Costituzione

    Invocato per sostenere una presunta violazione del principio di eguaglianza, poiché il prelievo gravava specificamente sull'attività estrattiva esercitata in Campania.

  • Art. 23 della Costituzione

    Richiamato per la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte. La censura presupponeva però che il contributo fosse qualificabile come tributo o comunque come prestazione patrimoniale imposta di natura analoga.

  • Art. 41 della Costituzione

    Invocato in relazione alla libertà di iniziativa economica, assumendo che il prelievo colpisse selettivamente l'attività di coltivazione delle cave. La Corte non ha esaminato il merito della censura.

  • Art. 117 della Costituzione

    Il giudice rimettente lo ha richiamato sostenendo che la Regione non potesse istituire nuovi tributi senza rispettare i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità.

  • Art. 119 della Costituzione

    Richiamato per contestare l'esercizio della potestà impositiva regionale in assenza di una previa disciplina statale di coordinamento. Anche questa censura non è stata decisa nel merito.

  • Art. 59, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente la rimessione della causa al giudice tributario competente quando sia stata erroneamente dichiarata o negata la giurisdizione tributaria.

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281

    Indicata dal giudice rimettente come fonte dei principi fondamentali statali che la Regione avrebbe dovuto rispettare nell'istituire tributi regionali.

Massime di principio

  • Prima di sollevare una questione costituzionale fondata sulla natura tributaria di un prelievo, il giudice deve motivare specificamente perché il prelievo possieda i requisiti sostanziali del tributo; non è sufficiente chiamarlo genericamente imposta o contributo.
  • La natura tributaria non dipende dal nome attribuito dalla legge, ma dalla struttura concreta del prelievo: decurtazione patrimoniale definitiva, assenza di un rapporto corrispettivo e destinazione delle risorse al finanziamento di spese pubbliche.
  • Se il prelievo è collegato a un'autorizzazione amministrativa o all'esercizio di un'attività e presenta natura corrispettiva, indennitaria o para-commutativa, può non rientrare nella giurisdizione tributaria; la controversia può spettare al giudice ordinario.
  • La decisione della Corte costituzionale sull'ammissibilità non equivale a una pronuncia di legittimità della norma: in questo caso la Corte non ha stabilito che i contributi fossero costituzionalmente legittimi, ma ha rilevato che la questione era stata motivata in modo insufficiente.
  • Quando esiste giurisprudenza prevalente che esclude la natura tributaria di prelievi analoghi, il giudice rimettente deve confrontarsi espressamente con tale orientamento e spiegare perché il caso concreto dovrebbe essere qualificato diversamente.
  • La corretta individuazione della giurisdizione deve precedere l'esame delle censure costituzionali: se la controversia non è tributaria, il giudice tributario potrebbe non essere il giudice competente a decidere la lite principale.

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