Sentenza del 08/03/2018 n. 484 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Terreno - edificabilità - natura edificatoria - plusvalenza - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa plusvalenza non sussiste e non può essere giustificata dalla sola qualificazione formale del terreno come edificabile. Il presupposto impositivo richiede una concreta possibilità edificatoria vigente al momento della vendita, poiché solo in tale situazione può ritenersi realizzato un effettivo incremento di valore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la pretesa tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno qualificato come edificabile. La sentenza chiarisce che la mera natura astrattamente edificabile del terreno non è sufficiente a generare una plusvalenza imponibile: è necessario che, al momento della cessione, il terreno sia concretamente suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti.
Norme richiamate
Normativa tributaria sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili
Sono imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. La norma deve essere interpretata nel senso che occorre una concreta e attuale edificabilità, non una mera qualificazione astratta o potenziale.
Massime di principio
- La semplice classificazione urbanistica di un terreno come edificabile non determina automaticamente l'esistenza di una plusvalenza imponibile.
- Per la tassazione della plusvalenza occorre verificare la concreta possibilità di edificazione sulla base degli strumenti urbanistici vigenti alla data della vendita.
- In caso di contestazione, devono essere esaminati gli atti urbanistici applicabili, eventuali vincoli, limitazioni e condizioni che possano impedire o rendere non attuale l'edificazione.
- L'incremento di valore fiscalmente rilevante presuppone una reale utilità edificatoria del terreno e non può fondarsi esclusivamente sulla sua denominazione formale.
Testo integrale
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