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Sentenza

Sentenza n. 1328/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 333/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza n. 333/2025 del Tribunale di Rimini

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 333/2025 del Tribunale di Rimini, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2025 e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva adempiuto alla sentenza, chiedendo tuttavia la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'intervenuto adempimento e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ha comunque condannato il Ministero alle spese del giudizio, applicando il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore, nonché con restituzione dell'importo corrispondente al contributo unificato, se versato. La decisione tiene conto della limitata attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'intervenuto adempimento dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate sulla base della soccombenza virtuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la condanna alle spese può comprendere la restituzione del contributo unificato e la distrazione delle spese in favore del difensore quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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