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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35464/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, presentate in relazione a una pena residua inferiore a quattro anni per due condanne per violenza sessuale, relative a fatti commessi rispettivamente nel 2016 e nel 2021. Aveva invece accolto la richiesta subordinata di detenzione domiciliare speciale, in ragione delle condizioni di salute documentate. A fondamento del diniego delle misure più ampie il Tribunale aveva valorizzato l’assenza di un processo di revisione critica, di iniziative risarcitorie anche simboliche, di una progettualità esterna e il non imminente fine pena. Il condannato ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione di legge e vizi di motivazione: ha sostenuto che il Tribunale avesse attribuito rilievo decisivo alla mancata ammissione dei reati, trascurando elementi favorevoli quali la risalenza dei fatti, l’assenza di ulteriori condanne e pendenze e la regolare condotta carceraria; ha contestato inoltre il rilievo attribuito all’assenza di iniziative risarcitorie, osservando che le persone offese non avevano formulato richieste di ristoro, e alla mancanza di progettualità esterna, tenuto conto delle patologie che lo rendevano inabile al lavoro. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente distinto la mancata confessione, che non è di per sé ostativa alla misura, dalla persistente percezione della detenzione come ingiusta e dall’assenza di un’effettiva rivisitazione critica della condotta. Il condannato aveva partecipato alle attività trattamentali solo inizialmente nel 2024, abbandonandole nel 2025; era quindi logicamente motivato il giudizio di mancata risposta positiva al percorso rieducativo. È stato ritenuto legittimo considerare anche l’assenza di iniziative risarcitorie spontanee, eventualmente simboliche, indipendentemente dalla costituzione di parte civile o da una richiesta delle persone offese, quale elemento concorrente e non dirimente. La Corte ha inoltre richiamato il potere del Tribunale di sorveglianza di applicare il principio di gradualità e di richiedere ulteriore osservazione e sperimentazioni trattamentali prima della concessione di una misura più ampia. Resta ferma la misura della detenzione domiciliare speciale già concessa dal Tribunale. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.

    Nella valutazione dell’affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza deve svolgere un’istruttoria e formulare una prognosi considerando la gravità dei reati come punto di partenza, ma attribuendo rilievo primario alla condotta successiva e attuale del condannato; può applicare motivatamente il principio di gradualità.

  • art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.

    Le acquisizioni istruttorie rilevanti per la valutazione della personalità e della condotta del condannato costituiscono la base della prognosi sull’esito della misura e sul rischio di recidiva.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Ricorrendone le condizioni, infine, in caso di diffusione del provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.

    In caso di diffusione del provvedimento, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • L’affidamento in prova richiede una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale e di buon esito della misura, formulata sulla base dell’osservazione della personalità e degli elementi conoscitivi acquisiti.
  • La gravità del reato e i precedenti penali non possono, isolatamente, determinare il rigetto dell’affidamento in prova: costituiscono il punto di partenza per la valutazione della personalità, che deve considerare in via primaria la condotta successiva al reato e i comportamenti attuali del condannato.
  • Per la concessione della misura non è necessaria una completa revisione critica del passato: è sufficiente che il percorso critico risulti almeno avviato. La mancata confessione non è di per sé ostativa, ma può assumere rilievo la persistente giustificazione della condotta e la mancata accettazione della sentenza e della sanzione, valutate insieme agli altri elementi del percorso rieducativo.
  • L’assenza di iniziative risarcitorie spontanee, anche simboliche, può essere considerata come elemento concorrente nella valutazione della revisione critica, senza che sia necessario che la persona offesa si sia costituita parte civile o abbia richiesto il risarcimento; tale assenza non deve tuttavia assumere, da sola, valore dirimente.
  • Il principio di gradualità consente al Tribunale di sorveglianza, anche in presenza di elementi comportamentali positivi, di ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione o lo svolgimento di ulteriori esperimenti trattamentali prima di concedere una misura alternativa più ampia, purché la valutazione sia motivata.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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