Cassazione Civile, Sentenza n. 21814/2020 del 09/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Veneto che aveva ritenuto illegittimi due avvisi di liquidazione con i quali l'Agenzia aveva revocato l'agevolazione 'prima casa' per il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto. La CTR aveva ammesso comunque l'agevolazione perché il contribuente aveva la sede lavorativa nel medesimo comune (Creazzo), nonostante tale circostanza non fosse stata dichiarata nell'atto notarile e malgrado l'inagibilità dell'immobile non fosse considerata causa di forza maggiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il principio giurisprudenziale secondo cui il beneficiario dell'agevolazione 'prima casa' deve, a pena di decadenza, dichiarare al momento della registrazione dell'atto alternativamente il trasferimento della residenza o la presenza della sede effettiva di lavoro nel comune. Poiché nel caso concreto non era stata resa la dichiarazione necessaria e non era stato effettuato il tempestivo trasferimento della residenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del controricorrente (contributo liquidato in euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte Prima, Nota II-bis
L'agevolazione 'prima casa' è subordinata, alternativamente, al trasferimento della residenza nel termine previsto o alla sussistenza della sede effettiva di lavoro nel medesimo comune; tali presupposti richiedono l'onere dichiarativo del contribuente nell'atto di acquisto per consentire la verifica amministrativa
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma processuale richiamata quale motivo di ricorso per la denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari altri accertamenti di fatto, di decidere nel merito la controversia senza rinvio
Cass. ordinanza n. 13850/2017
Giurisprudenza richiamata che afferma l'obbligo, a pena di decadenza, di indicare nell'atto notarile l'opzione tra trasferimento di residenza e sede lavorativa per fruire dell'agevolazione
Cass. ordinanza n. 6501/2018
Conferma che l'agevolazione 'prima casa' richiede la dichiarazione, nell'atto di acquisto, dell'effettiva sede lavorativa nel comune quale alternativa al trasferimento della residenza, e che la mancata dichiarazione/autodichiarazione può legittimare la revoca anche se il requisito sussisteva successivamente
Massime di principio
- Per fruire dell'agevolazione 'prima casa' il contribuente deve, al momento della registrazione dell'atto, dichiarare alternativamente il trasferimento della residenza entro il termine di legge o che la propria sede effettiva di lavoro è nel medesimo comune; l'opzione va indicata nell'atto a pena di decadenza
- Le diverse cause agevolative (residenza vs. sede di lavoro) sono alternative e infungibili: la scelta o la mancata dichiarazione determina diversi oneri probatori e termini decadenziali
- L'inagibilità dell'immobile non costituisce automaticamente causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza, salvo prova specifica e convincente
- La prova posteriore alla registrazione che il contribuente effettivamente lavora nel comune non sempre è idonea a sanare la mancata dichiarazione nell'atto; l'amministrazione può revocare l'agevolazione se il requisito formale non è stato rispettato nei termini
- In contenzioso, è utile richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione (es. n. 13850/2017, 6501/2018) quando si discute dell'onere dichiarativo e delle conseguenze della sua omissione
- In caso di soccombenza in Cassazione, il giudice può compensare le spese dei gradi di merito quando cambia o si consolida l'orientamento giurisprudenziale, ma può porre a carico del soccombente le spese del giudizio di legittimità
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