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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22569/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto del 13 giugno 2022. Il ricorrente deduceva: 1) violazione per difetto di verifica della effettiva conoscenza, sostenendo che la mera comprensione orale dell'italiano non equivale alla capacità di capire atti scritti; 2) vizi motivazionali per avere la Corte territoriale fondato la conoscenza della lingua sulla sola presenza in Italia e sul permesso di soggiorno; 3) tardività della richiesta di rescissione, sostenendo che la conoscenza della sentenza era avvenuta con la nomina del difensore di fiducia (30/12/2022) e che la sentenza era stata ottenuta il 3/1/2023.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo pregiudiziale sulla tempestività, rilevando l'assenza della produzione della comunicazione scritta con cui l'imputato sarebbe stato informato dell'esito del processo; ha ritenuto non fondato il convincimento che il ricorrente avesse compreso soltanto cifre numeriche senza il contenuto testuale, e ha attribuito al ricorrente la scelta processuale di non provare il momento della conoscenza della sentenza. Per tale ragione è stato escluso il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. e dichiarata inammissibile l'istanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di rescissione del giudicato decorrente dalla conoscenza della sentenza; la sua decorrenza deve essere dimostrata dal ricorrente e l'assenza di prova della data di conoscenza determina l'inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la sintesi dei motivi nel ricorso presentato alla Corte di cassazione; i motivi sono stati enunciati nei limiti richiesti da tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha determinato la somma in euro 3.000,00.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; nel procedimento sono state trasmesse le conclusioni che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La tempestività di un'istanza di rescissione del giudicato si valuta a partire dal momento in cui l'interessato ha effettiva conoscenza della sentenza; spetta al ricorrente fornire la prova di tale momento.
  • La mera presenza nel territorio dello Stato o il possesso di un permesso di soggiorno non sono di per sé prova della capacità di comprendere in modo adeguato il contenuto degli atti scritti; tuttavia, la contestazione deve essere supportata da documentazione probatoria specifica.
  • Comunicazioni scritte del difensore d'ufficio che informano dell'esito del processo e l'eventuale copia della sentenza sono elementi decisivi: la mancata produzione di tali documenti espone il ricorrente al rischio di inammissibilità per mancata dimostrazione del termine.
  • Non è persuasiva l'assunzione che la presenza di cifre numeriche sia sufficiente a dimostrare la comprensione del contenuto di una comunicazione legale; la capacità di leggere e comprendere il testo è rilevante per stabilire la conoscenza effettiva.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per motivi procedurali il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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