Cassazione Penale, Sentenza n. 30332/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione del termine a comparire previsto dall'art. 601 cod. proc. pen.: si deduce che la copia del decreto di citazione in appello era stata notificata il 14/12/2021 (un giorno prima dell'udienza fissata), e che il difensore d'ufficio aveva reperito il recapito dell'imputato solo il 22/12/2021; si eccepisce quindi la tardiva notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza e la violazione del diritto di difesa, essendo il difensore nominato d'ufficio privo di contatti con l'imputato. Si chiedeva annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per minaccia a pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, nel procedimento davanti alla Corte di cassazione e alla luce della disciplina emergenziale per la pandemia Covid-19, il mancato rispetto dei termini diversi dalla richiesta di trattazione orale non costituisce nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. b) e c). La tardiva informazione dell'udienza non integra una nullità assoluta ma una nullità relativa (di ordine generale) collegata all'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), che deve essere rilevata o dedotta nei termini dell'art. 180 cod. proc. pen. Inoltre la partecipazione materiale dell'imputato in Cassazione non è imprescindibile se è garantita l'effettività del diritto di difesa attraverso il contraddittorio cartolare e l'attività del difensore, il quale aveva depositato memoria e conclusioni. Per tali ragioni il vizio non è stato ritenuto idoneo a determinare l'annullamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Il termine a comparire previsto dall'art. 601 è funzionale all'effettività del diritto di difesa; la violazione non è considerata automaticamente nullità assoluta nel regime emergenziale ma può determinare una nullità di ordine generale deducibile nei termini previsti
art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Le ipotesi indicate riguardano nullità; la Corte ha ritenuto che, nelle condizioni emergenziali, il mancato rispetto di taluni termini non integra sempre una nullità generale assoluta ai sensi di questa norma
La nullità relativa o di ordine generale collegata all'intervento dell'imputato deve essere rilevata o dedotta nei termini previsti dall'art. 180, cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello
Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Nel procedimento di legittimità, specie sotto la disciplina emergenziale per il Covid-19, la mancata osservanza di alcuni termini di notifica non determina automaticamente nullità assoluta: va valutato se la garanzia dell'effettività del contraddittorio sia stata comunque assicurata (ad es. mediante attività difensiva scritta).
- La tardiva informazione dell'udienza in appello configura, di regola, una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere eccepita entro i termini dell'art. 180 cod. proc. pen.; se non sollevata tempestivamente può essere considerata inefficace a produrre l'annullamento.
- La partecipazione fisica dell'imputato in Cassazione non è imprescindibile: è imprescindibile invece l'effettività del diritto di difesa, che può realizzarsi tramite il difensore e il contraddittorio cartolare (memorie e conclusioni scritte).
- Se si riceve una notifica tardiva, è necessario eccepire il vizio immediatamente e, ove possibile, depositare memorie e chiedere il rinvio o la rinnovazione dell'atto per preservare il diritto di difesa; diversamente il rimedio può essere precluso.
- In situazioni analoghe conviene documentare tempestivamente i tempi e le modalità di ricezione delle notifiche e le eventuali difficoltà di contatto con il difensore, e formulare per iscritto la deduzione della nullità nei termini processuali previsti.
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