Cassazione Penale, Sentenza n. 39561/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione a delinquere finalizzata a plurimi furti e a riciclaggio. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione sulla mancanza di gravità indiziaria: mancata prova di una "cassa comune", di disponibilità stabile all'acquisto della refurtiva, di affectio societatis e di un vincolo associativo durevole; richiamava inoltre assoluzioni in vicende parallele e sosteneva che si trattasse di concorso di persone in reato continuato. Parallelamente veniva censurata la valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.): non sarebbe stata considerata l'intervenuta lontananza temporale dei fatti, l'incensuratezza e l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione, nonché la sproporzione della misura e la possibile idoneità di cautele meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi tendessero a una rivalutazione del compendio indiziario, attività non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale circa la sussistenza del reato associativo e il ruolo apicale del ricorrente, ricavando la gravità indiziaria dalla ripetizione delle condotte, dalla seriale consegna dei mezzi trafugati e dalla solidità della struttura organizzativa. Sulla questione delle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che l'attualità del pericolo di reiterazione può essere desunta da elementi quali le modalità di commissione, la persistenza dell'organizzazione e il ruolo centrale dell'indagato, senza necessità di dimostrare un'imminente occasione concreta; ha anche ritenuto proporzionata la scelta della custodia cautelare in relazione all'idoneità limitata delle misure meno afflittive. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per motivare lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; rilevanza puramente procedurale.
Richiamato dal difensore in relazione alla gravità indiziaria; la Corte interpreta la norma nel senso che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e degli indizi, potendo invece sindacare solo la tenuta logica e la coerenza della motivazione.
Rilevante per la valutazione delle esigenze cautelari: la Corte conferma che l'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la dimostrazione di un'imminente occasione concreta, potendo desumersi da elementi oggettivi quali la struttura organizzativa, le modalità di commissione e il ruolo personale dell'indagato.
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato come adempimento formale per le comunicazioni alla cancelleria relative all'esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove o degli indizi; i motivi che mirano a una semplice rivalutazione probatoria sono generalmente inammissibili.
- La gravità indiziaria per il reato associativo può essere desunta dalla ripetizione sistematica delle condotte, dalla serialità degli atti e dalla centralità del ruolo del soggetto nell'organizzazione, anche in assenza di una prova esclusiva di una "cassa comune".
- L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la prova di un'imminente occasione di reato: può essere valutata in base alla struttura dell'organizzazione, alla persistenza dell'attività illecita nonostante arresti di altri membri e al ruolo apicale dell'indagato.
- La proporzionalità della misura cautelare va valutata tenendo conto dell'effettiva idoneità delle misure meno afflittive a contenere il pericolo; se il soggetto è punto di riferimento per altri, misure basate sull'autodisciplina potrebbero risultare insufficienti.
- In impugnazioni cautelari è più efficace mostrare errori logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito piuttosto che limitarsi a contestare la valutazione delle prove; in caso di inammissibilità si rischiano condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39468/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39469/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39471/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39472/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39473/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39474/2022 del 19/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →