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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42418/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova lamentando insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla loro condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. In particolare hanno contestato la valutazione della corte d'appello circa la vendita del ramo d'azienda (attività di esecuzione di opere nei lavori pubblici) alla FINCHIARA SERVIZI per euro 149.875,56, sostenendo che il corrispettivo era stato in realtà pagato (seppure attraverso un 'dirottamento' a fornitori) come accertato in primo grado, e che pertanto non sussisterebbe la distrazione patrimoniale contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aspecificità e manifesto infondamento. Ha ritenuto che le motivazioni di primo e secondo grado formano un corpo argomentativo unitario e coerente: la cessione del ramo d'azienda, unitamente ad altre operazioni (tra cui la vendita del capannone), è stata valutata come parte di un disegno dissipativo volto a svuotare il patrimonio aziendale e a trasferire i fattori produttivi a soggetti riconducibili agli stessi imputati, senza adeguata contropartita, configurando così il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Il ricorso non ha offerto un confronto compiuto con la ratio decidendi delle sentenze di merito e si è limitato a rilanciare argomentazioni già esaminate. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare) art. 216 comma 1

    Interpretata come la norma che punisce la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: integra il reato la sottrazione o il distacco dei fattori aziendali idonei a generare avviamento senza adeguata contropartita, specie se realizzata nell'ambito di operazioni formalmente distinte ma riconducibili a un unico disegno spoliativo.

  • R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare) art. 223 comma 1

    Norma collegata alle fattispecie di bancarotta; citata quale base normativa per le sanzioni accessorie e per la qualificazione dei reati fallimentari contestati agli imputati.

  • L. n. 74/2000 art. 11

    Richiamata nel contesto della valutazione di continuità tra reati già giudicati e quelli oggetto del processo: la Corte ha tenuto conto di precedenti sentenze passate in giudicato nel valutare la continuità e la gravità complessiva del comportamento.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico: motivi generici o che si limitano a ripetere argomentazioni già valutate dal giudice di appello sono probabili cause di inammissibilità.
  • Quando primo e secondo grado presentano motivazioni coerenti e integrate, la corte di cassazione è portata a considerare l'insieme argomentativo come unitario, rendendo difficile ottenere l'annullamento per censure formali o parziali.
  • La valutazione della sussistenza di bancarotta per distrazione va fatta in chiave sostanziale e sistemica: operazioni formalmente distinte (cessionI di ramo, vendite di beni strumentali) possono essere considerate un unico disegno spoliativo se poste in essere con parti correlate e senza adeguata contropartita.
  • Prove che attestano pagamenti 'surrogati' o parziali richiedono una valutazione globale: la mera dimostrazione di flussi verso fornitori non esclude la distrazione se il patrimonio aziendale non risulta reintegrato e i fattori produttivi sono stati distaccati a favore degli imputati o di società correlate.
  • La proposizione di ricorsi infondati o aspecifici può comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni economiche (spese e somme a favore della Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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