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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03093/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata una nuova valutazione del merito, poiché il ricorso è stato ritenuto meramente reiterativo e non confrontato con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 22/05/2025. Dal testo emerge che il ricorso reiterava questioni di fatto e di diritto già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il primo motivo contestava il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno o della riparazione del danno di cui all'art. 61, primo comma, n. 6, c.p.; la Corte d'appello aveva ritenuto che l'imputato avesse sì restituito all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quanto dovuto, ma senza integrare la somma con gli interessi maturati, circostanza ritenuta ostativa al riconoscimento dell'attenuante. La Cassazione ha ritenuto il ricorso inidoneo a scalfire tale ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 6, c.p.

    L'attenuante richiamata non è riconoscibile quando la restituzione o riparazione non è integrale; nel caso esaminato, la mancata corresponsione degli interessi maturati ha impedito di considerare soddisfatto il requisito della completa reintegrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già affrontate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 6, c.p. può essere fondato sulla mancata integrale riparazione del danno, non essendo sufficiente la sola restituzione del capitale se restano insoluti accessori rilevanti come gli interessi maturati.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario individuare e aggredire la reale ratio decidendi della decisione impugnata; la mera contestazione assertiva o generica non supera il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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