Cassazione Penale, Ordinanza n. 18037/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena disposta dal tribunale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale che aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con due sentenze già definitive. Ha dedotto la violazione dell'art. 163 c.p., sostenendo in sostanza che il precedente ostativo non fosse conoscibile dal giudice della cognizione e che, quindi, non dovesse operare la revoca del beneficio. La Corte ha però rilevato che le doglianze erano generiche e manifestamente infondate, poiché nel caso concreto non veniva in rilievo la conoscibilità del precedente da parte del giudice della cognizione, ma la revoca obbligatoria prevista dall'art. 168, primo comma, nn. 1 e 2, c.p.: quanto alla prima sentenza, perché il ricorrente aveva commesso, nel quinquennio dal passaggio in giudicato, un altro delitto per il quale era stato condannato a pena detentiva; quanto alla seconda, perché era intervenuta una condanna per un delitto commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione, con superamento, per cumulo, dei limiti di cui all'art. 163 c.p.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente e dalla Corte come parametro dei limiti sostanziali della sospensione condizionale della pena; nel caso concreto il limite risulta superato dal cumulo delle pene sospese.
Richiamato in relazione alla disciplina del beneficio e alla sua revoca, ma la Corte precisa che non è decisivo il tema della conoscibilità del precedente ostativo da parte del giudice della cognizione.
art. 168, primo comma, n. 1, c.p.
Prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando il condannato commetta, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un altro delitto per il quale riporti condanna a pena detentiva.
art. 168, primo comma, n. 2, c.p.
Prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando intervenga una condanna per un delitto commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, se la pena complessiva supera i limiti di legge.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della conoscibilità del precedente ostativo, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando ricorrono le ipotesi tipizzate dall'art. 168 c.p., senza che assuma rilievo la mera conoscibilità del precedente ostativo da parte del giudice della cognizione, se la fattispecie concreta rientra nelle cause legali di revoca.
- In sede di legittimità sono inammissibili censure che, pur formalmente riferite alla violazione di legge, si risolvano in doglianze generiche o manifestamente infondate contro un provvedimento che applica in modo vincolato la disciplina della revoca del beneficio.
- Quando il ricorrente venga condannato per l'inammissibilità del ricorso, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano ipotesi di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →