Cassazione Penale, Sentenza n. 14922/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la procedibilità del reato contestato al capo C) (tentativo di furto in danno del ristorante "Da Alice"): il ricorrente sosteneva che il titolare del locale aveva presentato una mera denuncia e non la necessaria ed espressa querela di perseguimento, condizione di procedibilità introdotta per talune fattispecie di furto dalla modifica normativa (D.Lgs. 10/10/2022 n.150).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al capo C). Ha accertato, dopo verifica degli atti (in particolare della denuncia del 15.12.2020), che mancava la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire penalmente gli autori (querela). Poiché, per l'ipotesi concreta (tentativo di furto aggravato con violenza sulle cose ed esposizione delle cose alla pubblica fede), il reato è procedibile a querela, in assenza di questa condizione la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del reato relativo al ristorante "Da Alice" e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo, eliminando la corrispondente pena (15 giorni di reclusione ed euro 10 di multa). La sentenza è rimasta confermativa per il resto.
Norme richiamate
La modifica normativa introdotta dal D.Lgs. 10/10/2022 n.150 ha reso il reato di furto (salvo specifiche eccezioni) procedibile a querela della persona offesa; nel caso concreto il tentativo di furto aggravato è quindi procedibile a querela e mancava tale condizione.
Ha modificato il regime di procedibilità del furto, imponendo in molti casi la querela della persona offesa come condizione di procedibilità; la Corte ha applicato questa modifica al fatto giudicato.
art. 625 cod. pen. (numeri 7 e 7-bis)
Richiamato come riferimento alle eccezioni che escludono la procedibilità a querela (es. persone offese incapaci o specifiche circostanze), utile a delimitare i casi in cui il reato resta perseguibile d'ufficio.
Richiamato in relazione alla possibilità di unificazione "quoad poenam" di più reati: anche se le pene possono essere unificate, i reati restano distinti quanto alla loro procedibilità rispetto alle singole persone offese.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, sulla base della statuizione di merito, di individuare la pena da sottrarre per il reato dichiarato improcedibile, operazione compiuta nel caso per eliminare la pena relativa al fatto divenuto improcedibile.
Massime di principio
- Dopo il D.Lgs. 10/10/2022 n.150 il furto può essere procedibile solo a querela della persona offesa; in mancata querela va dichiarata l'improcedibilità del singolo reato e annullata la relativa condanna.
- Quando più episodi indipendenti (diverse persone offese) sono aggregati quoad poenam, ciascun reato mantiene la propria condizione di procedibilità: l'assenza di querela per una delle persone offese rende improcedibile quel singolo fatto, anche se le pene sono state unite.
- Una semplice "denuncia" presentata dalla persona offesa non equivale automaticamente alla "querela": è necessario verificare la manifestazione espressa di volontà di perseguire penalmente l'autore (querela).
- In sede di legittimità il giudice può consultare gli atti processuali per accertare la presenza/assenza della querela (error in procedendo) e, se manca, annullare senza rinvio limitatamente al capo improcedibile.
- Difesa e pubblica accusa devono controllare fin da subito la correttezza della procedibilità per i reati soggetti a querela; se la querela è assente, il difensore deve dedurre l'improcedibilità tempestivamente e, se necessario, proporre ricorso in cassazione per ottenere l'annullamento senza rinvio.
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