Cassazione Civile, Ordinanza n. 29350/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con irrogazione di sanzioni, notificato a seguito della registrazione di una sentenza civile che aveva dichiarato l'usucapione di un terreno. L'Ufficio aveva ritenuto non spettante l'agevolazione fiscale prevista dalla legge n. 604/1954 per l'acquisto di fondi rustici, perché al momento della registrazione della sentenza il soggetto originariamente titolare della qualifica di imprenditore agricolo professionale era già deceduto e gli eredi, subentrati nella posizione del de cuius, non avevano quella qualifica personale. I contribuenti avevano impugnato l'atto, ottenendo l'accoglimento in primo grado; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., perché la CTR si sarebbe pronunciata su una questione diversa da quella effettivamente devoluta in appello; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge 604/1954 e dell'art. 1 del d.P.R. 131/1986, per avere la CTR riconosciuto indebitamente l'agevolazione nonostante l'atto da registrare fosse una sentenza successiva alla morte del soggetto che possedeva la qualifica agevolativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la CTR non aveva risposto al motivo di appello effettivamente proposto dall'Ufficio, limitandosi a esporre principi generali sull'estensione dell'agevolazione per l'acquisto per usucapione di un fondo rustico, così incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha inoltre ritenuto fondata la censura di merito: l'imposta di registro è imposta d'atto e l'atto tassato era la sentenza di usucapione depositata dopo il decesso del soggetto che possedeva la qualifica di imprenditore agricolo professionale; gli eredi erano subentrati nella posizione giuridica del de cuius, ma non nella sua qualifica personale, che non avevano neppure allegato di possedere. Per questo l'atto non poteva beneficiare del regime agevolato previsto dalla legge n. 604/1954. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice di merito deve pronunciarsi sul motivo effettivamente devoluto dalle parti e non su questione diversa; la decisione è viziata se manca risposta al thema decidendum effettivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare nullità della sentenza per error in procedendo.
art. 2 legge 604/1954
La Corte esclude che la relativa agevolazione possa operare in favore degli eredi quando, al momento dell'atto tassato, manca la qualifica personale richiesta dalla norma in capo ai soggetti che chiedono il beneficio.
art. 3 legge 604/1954
La disciplina agevolativa non è applicabile se il presupposto soggettivo della qualifica agricola professionale non sussiste al momento rilevante per l'imposizione.
L'imposta di registro colpisce l'atto al momento della sua registrazione; la verifica dei presupposti agevolativi va compiuta con riguardo all'atto registrato e alla situazione esistente in quel momento.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il trattamento fiscale deve essere verificato con riferimento all'atto assoggettato a registrazione e alla situazione giuridica esistente al momento della registrazione, poiché l'imposta è imposta d'atto.
- Le agevolazioni fiscali che presuppongono una qualifica personale del beneficiario non si trasmettono automaticamente agli eredi se, al momento dell'atto tassato, tale qualifica non sussiste in capo a loro.
- Il giudice di appello viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando fonda la decisione su una questione diversa da quella effettivamente devoluta con il gravame, omettendo di esaminare il motivo specificamente dedotto.
- Quando il motivo di ricorso investe insieme il vizio processuale e la violazione di legge sostanziale, i profili possono essere esaminati congiuntamente se strettamente connessi.
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