Cassazione Civile, Ordinanza n. 07798/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuta dal debitore nei confronti della società finanziaria che aveva chiesto il pagamento di somme derivanti da un finanziamento concesso per l’acquisto di un’autovettura. Il tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto; la corte d’appello aveva poi rigettato l’impugnazione della società finanziaria. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente ritenuto inammissibili prove orali da assumersi per rogatoria internazionale, dirette a dimostrare l’intervenuta transazione sul finanziamento. Secondo la ricorrente, tali prove erano state tempestivamente richieste già in primo grado e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, dunque non potevano qualificarsi come nuove. Con il secondo motivo censurava la liquidazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, ritenendo eccessivo l’importo liquidato in base allo scaglione di valore considerato, anche in relazione alle attività effettivamente svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato l’art. 345 c.p.c. perché la prova orale non era nuova, essendo stata già richiesta in primo grado e riproposta in appello. Il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il divieto di nuove prove in appello non opera quando la prova non sia nuova, ossia sia già stata richiesta tempestivamente in primo grado e reiterata in sede di appello; in tal caso il giudice non può escluderla per la sola ragione della fase processuale.
Richiamato solo ai fini della censura sulla liquidazione delle spese di lite, che è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 345 c.p.c., una prova istruttoria non è nuova se risulta tempestivamente richiesta nel giudizio di primo grado e successivamente riproposta in appello; la sua mancata ammissione per asserita novità integra errore di diritto.
- Nel giudizio di appello il divieto di nova va applicato in modo coerente con la concreta storia processuale dell’istanza istruttoria: occorre verificare se la parte l’abbia già articolata nel primo grado e mantenuta nelle conclusioni.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e determina la cassazione con rinvio, restano assorbite le censure ulteriori che dipendono dall’esito del capo accolto, comprese quelle sulla liquidazione delle spese.
- Il giudice del rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità se la cassazione avviene con rinvio.
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