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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07098/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte della corte d'appello, del reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dall'amministrazione giudiziaria del ramo d'azienda contro la sentenza dichiarativa di fallimento di un consorzio. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza di secondo grado. Prima della decisione, entrambe le parti hanno presentato istanza congiunta chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione reciproca delle spese, rappresentando che la procedura di amministrazione giudiziaria era stata chiusa con approvazione del rendiconto e che il fallimento era stato dichiarato chiuso con decreto definitivo del tribunale competente.

La decisione

La Corte di cassazione, preso atto della richiesta concorde delle parti e del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione di merito, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha disposto la compensazione delle spese tra le parti e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, ritenendo che la relativa previsione si applichi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non anche quando il processo si chiuda per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    reclamo ex art. 18 legge fall.

    indica il rimedio impugnatorio avverso la declaratoria di fallimento, qui già definito in appello e poi oggetto di ricorso per cassazione.

  • art. 118, comma 1, n. 4, l. fall.

    decreto del 24.01.2024 con il quale il Tribunale di Siracusa ha dichiarato la chiusura, ai sensi dell’art.118, comma 1, n.4, l.fall., del fallimento

    richiamato come base normativa della chiusura del fallimento sopravvenuta nel corso del giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato

    la disposizione è di stretta interpretazione e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non alla cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene un mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa tale da far venir meno l'interesse delle parti alla decisione di merito, e le parti ne danno atto con conclusioni conformi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone un fatto sopravvenuto che elimini il contrasto tra le parti e l'interesse alla pronuncia richiesta; non è necessario procedere alla decisione del ricorso nel merito.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è di stretta interpretazione e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile analogicamente ad altre definizioni del giudizio.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice può disporre la compensazione delle spese quando ciò sia coerente con la definizione concordata della controversia.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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