Sentenza n. 7245/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 7765/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7765/2024. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio economico complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori. Nel corso del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha rappresentato che il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma dovuta, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento integrale della somma dovuta ha soddisfatto pienamente e irretrattabilmente l'interesse azionato, facendo venir meno ogni ulteriore utilità della pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato l'accertamento virtuale della fondatezza della domanda originaria, secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto che il ricorso sarebbe stato astrattamente fondato, poiché il credito è stato soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state parzialmente compensate, in considerazione dell'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso; per la parte restante, il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza volto ad accertare l'inottemperanza dell'Amministrazione e a ottenere le misure necessarie all'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la norma richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, sicché non residua alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Quando l'Amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, la domanda originaria deve essere considerata astrattamente fondata ai fini della soccombenza virtuale e della condanna alle spese, salva la compensazione parziale giustificata dall'intervenuta esecuzione.
- L'esecuzione spontanea dell'obbligo accertato dal giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può determinare la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
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