Cassazione Penale, Ordinanza n. 08946/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 10/04/2025 lamentando un unico motivo: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, alla mancata riduzione della pena al minimo edittale e alla mancata valutazione dell'applicazione di sanzioni sostitutive. Dal testo emerge che la corte territoriale aveva escluso la sospensione condizionale sulla base di una precedente condanna a pena detentiva risultante dal casellario; aveva inoltre determinato la pena nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito; e non aveva applicato sanzioni sostitutive, questione non specificamente dedotta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul diniego della sospensione condizionale, perché la Corte territoriale si è conformata all'art. 164 c.p. che esclude il beneficio in presenza di precedente condanna a pena detentiva. Ha inoltre osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica, evenienza non riscontrata. Quanto alle sanzioni sostitutive, ha rilevato che la censura non era stata previamente dedotta in appello e che, comunque, il giudice non è tenuto a proporle in ogni caso, essendo la scelta rimessa al suo potere discrezionale; l'omesso avviso ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non determina nullità della sentenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando risulti una precedente condanna a pena detentiva; il giudice può e deve negare il beneficio sulla base del casellario giudiziario.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri legali di commisurazione.
La graduazione della pena deve essere compiuta considerando i parametri indicati dalla norma; il relativo apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità manifesta.
L'omessa formulazione dell'avviso sulle pene sostitutive subito dopo la lettura del dispositivo non comporta nullità della sentenza, poiché presuppone una valutazione implicita dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata quando dagli atti emerga una precedente condanna a pena detentiva ostativa al beneficio.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Le censure in tema di sanzioni sostitutive devono essere specificamente devolute nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, la relativa doglianza può essere dichiarata inammissibile.
- Il giudice non ha un obbligo generale di proporre d'ufficio pene sostitutive all'imputato, trattandosi di valutazione discrezionale rimessa alla verifica dei presupposti di legge.
- L'omissione dell'avviso ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non integra di per sé una nullità della sentenza, quando il giudice abbia implicitamente escluso la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della pena sostitutiva.
Come è indicizzato
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