Cassazione Penale, Sentenza n. 25496/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zappella ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che, il 12/07/2023, ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis L. 354/1975 avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza (06/12/2022) che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata relativa al semestre 4/04/2022 - 4/10/2022. Il Tribunale aveva motivato il rigetto richiamando precedenti comportamenti trasgressivi e sanzioni disciplinari (nov-dic 2019 e luglio 2021). Il ricorrente ha dedotto contraddittorietà e vizio di motivazione: in un precedente provvedimento del 28/01/2022 lo stesso Tribunale aveva invece riconosciuto la liberazione anticipata per i semestri intermedi (4/04/2020 - 4/04/2021), nonostante le medesime condotte, mostrando quindi incoerenza nella valutazione della partecipazione all'opera rieducativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato i criteri di valutazione semestrale previsti dalla giurisprudenza e dalla normativa: ogni semestre va valutato frazionatamente e le valutazioni precedenti non possono essere contraddette senza adeguata motivazione. La Corte ha sottolineato che l'estensione retrospettiva o prospettica degli effetti di una violazione disciplinare richiede l'esame della particolare gravità della trasgressione e del grado di partecipazione già manifestato al trattamento rieducativo. Poiché è emersa una palese contraddittorietà rispetto al provvedimento del 28/01/2022 e mancavano elementi che giustificassero l'estensione dell'effetto negativo, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio, libero nel merito e privo del vizio riscontrato.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis
norma procedurale che disciplina il reclamo in sede di sorveglianza avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza; utilizzata come titolo processuale del reclamo proposto da Zappella
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54
subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova di regolare condotta e alla partecipazione all'opera di rieducazione; la Corte ricorda che va valutata la disponibilità concreta del detenuto nel semestre considerato e non una totale diagnosi di risocializzazione già compiuta
regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, art. 103
art. 103 reg. esec. ord. pen.
fornisce criteri per valutare la condotta esteriore del detenuto, con riferimento all'impegno a trarre profitto dalle opportunità di trattamento e al mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni e familiari; richiamato come parametro di valutazione della partecipazione all'opera rieducativa
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata deve considerare ogni semestre in modo frazionato: il giudizio su un semestre non può essere sostituito o contraddetto senza motivazione adeguata rispetto a precedenti positive valutazioni.
- Le condotte disciplinari possono influire anche sui semestri antecedenti o successivi, ma tale estensione richiede una specifica motivazione che dimostri la particolare gravità della trasgressione e la sua idoneità a vanificare la partecipazione rieducativa precedentemente accertata.
- Non è necessario dimostrare una piena 'risocializzazione' per ottenere il beneficio; è sufficiente evidenziare la disponibilità pratica del detenuto a partecipare al trattamento, valutabile tramite comportamenti oggettivi nel periodo considerato.
- In presenza di decisioni precedenti favorevoli al beneficio (per gli stessi fatti o per periodi contigui), l'amministrazione giudicante deve spiegare l'eventuale diverso esito nelle determinazioni successive, per evitare contraddittorietà e violazione del principio di ragionevolezza.
- La temporalità degli eventi è rilevante: violazioni più prossime al semestre valutato hanno maggiore incidenza; per estendere l'effetto negativo a periodi più distanti occorre una valutazione intrinseca ed estrinseca della gravità della trasgressione.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe esibire provvedimenti precedenti favorevoli e chiedere al giudice motivazioni puntuali se il nuovo provvedimento assume rilievi disciplinari già in passato valutati come non ostativi.
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